Articolo 11 Principio della territorialita' Le condizioni stabilite nel titolo II, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella Comunita' o in Israele. A tal fine, l'acquisizione del carattere di prodotto originario si considera interrotta quando le merci che sono state oggetto di lavorazione o trasformazione nella Parte interessata hanno lasciato il territorio di detta Parte, salvo quanto previsto agli articoli 12 e 13.