(Protocollo n. 4 - art. 11)
                             Articolo 11 
                   Principio della territorialita' 
Le condizioni stabilite nel titolo II, relative all'acquisizione  del
carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione
nella  Comunita'  o  in  Israele.  A  tal  fine,  l'acquisizione  del
carattere di prodotto originario si considera  interrotta  quando  le
merci che sono state oggetto di lavorazione  o  trasformazione  nella
Parte interessata hanno lasciato il territorio di detta Parte,  salvo
quanto previsto agli articoli 12 e 13.