(Protocollo n. 4 - art. 12)
                             Articolo 12 
  Lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di una delle 
Parti 
1. L'acquisizione del carattere di prodotto originario in  una  delle
Parti alle condizioni enunciate nel titolo II non e' pregiudicata  da
lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di detta Parte su
merci ivi successivamente reimportate, sempre che: 
a) detti materiali siano totalmente ottenuti nella Parte in questione
o siano stati ivi sottoposti a lavorazioni o trasformazioni superiori
alle operazioni insufficienti elencate nell'articolo 6 anteriormente 
alla loro esportazione; e 
b)  possa  essere  addotta   alle   autorita'   doganali   la   prova
soddisfacente che: 
   i) le merci reimportate  sono  il  prodotto  della  lavorazione  o
   trasformazione dei materiali esportati; 
   ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Parte in
   questione in conseguenza dell'applicazione del  presente  articolo
   non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del  prodotto  finito
   per il quale si chiede il riconoscimento del carattere originario.
   2. Ai  fini  dell'applicazione  del  paragrafo  1,  le  condizioni
   enunciate nel titolo II concernenti l'acquisizione  del  carattere
   di  prodotto  originario  non  si  applicano  alle  lavorazioni  o
   trasformazioni effettuate al di fuori della  Parte  in  questione.
   Tuttavia, qualora nell'elenco di cui all'Allegato II  si  applichi
   una regola che stabilisce il valore massimo di tutti  i  materiali
   non originari utilizzati per determinare il  carattere  originario
   del prodotto finito, il valore totale dei materiali non  originari
   utilizzati nella Parte in questione e il  valore  aggiunto  totale
   acquisito  al   di   fuori   di   detta   Parte   in   conseguenza
   dell'applicazione del presente articolo, considerati  globalmente,
   non devono superare la percentuale indicata. 
3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 per "valore aggiunto
totale" s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori della  Parte
in questione, compreso il valore totale dei materiali ivi aggiunti. 
4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti che non  soddisfano
le  condizioni  elencate  nella   regola   corrispondente   figurante
nell'elenco  e  che  possono  essere   considerati   sufficientemente
lavorati o trasformati solo in  conseguenza  dell'applicazione  della
tolleranza generale di cui all'articolo 5, paragrafo 2. 
5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti dei capitoli  50-63
del Sistema armonizzato.