Articolo 12 Lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di una delle Parti 1. L'acquisizione del carattere di prodotto originario in una delle Parti alle condizioni enunciate nel titolo II non e' pregiudicata da lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di detta Parte su merci ivi successivamente reimportate, sempre che: a) detti materiali siano totalmente ottenuti nella Parte in questione o siano stati ivi sottoposti a lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni insufficienti elencate nell'articolo 6 anteriormente alla loro esportazione; e b) possa essere addotta alle autorita' doganali la prova soddisfacente che: i) le merci reimportate sono il prodotto della lavorazione o trasformazione dei materiali esportati; ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Parte in questione in conseguenza dell'applicazione del presente articolo non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito per il quale si chiede il riconoscimento del carattere originario. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le condizioni enunciate nel titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Parte in questione. Tuttavia, qualora nell'elenco di cui all'Allegato II si applichi una regola che stabilisce il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per determinare il carattere originario del prodotto finito, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nella Parte in questione e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di detta Parte in conseguenza dell'applicazione del presente articolo, considerati globalmente, non devono superare la percentuale indicata. 3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 per "valore aggiunto totale" s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Parte in questione, compreso il valore totale dei materiali ivi aggiunti. 4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni elencate nella regola corrispondente figurante nell'elenco e che possono essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati solo in conseguenza dell'applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5, paragrafo 2. 5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti dei capitoli 50-63 del Sistema armonizzato.