Articolo 13 Reimportazione delle merci I prodotti originari esportati dalla Comunita' o da Israele verso un paese terzo e successivamente reimportati sono considerati come se non avessero mai lasciato la Parte in questione a condizione che si possa addurre alle autorita' doganali la prova soddisfacente: a) che le merci reimportate sono le stesse che erano state esportate, e b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.