(Protocollo n. 4 - art. 13)
                             Articolo 13 
                     Reimportazione delle merci 
I prodotti originari esportati dalla Comunita' o da Israele verso  un
paese terzo e successivamente reimportati sono  considerati  come  se
non avessero mai lasciato la Parte in questione a condizione  che  si
possa addurre alle autorita' doganali la prova soddisfacente: 
a) che le merci reimportate sono le stesse che erano state esportate,
   e 
b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione,  oltre  a
   quelle necessarie per conservarle in buono stato durante  la  loro
   permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.