(Protocollo n. 4 - art. 14)
                             Articolo 14 
                          Trasporto diretto 
1. Il trattamento  preferenziale  previsto  dall'Accordo  si  applica
unicamente ai prodotti e ai materiali  trasportati  tra  i  territori
della Comunita' e di  Israele  senza  attraversare  altri  territori.
Tuttavia, il trasporto dei prodotti  originari  di  Israele  o  della
Comunita' in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi  con
attraversamento di territori diversi da quelli della Comunita'  o  di
Israele, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo  in  tali
territori,  a  condizione  che  i   prodotti   rimangano   sotto   la
sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di  transito  o  di
deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e  il
ricarico o le operazioni destinate a garantirne la  conservazione  in
buono stato. 
I prodotti originari di Israele  o  della  Comunita'  possono  essere
trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli
della Comunita' o di Israele. 
2. La prova che le condizioni  di  cui  al  paragrafo  1  sono  state
soddisfatte  viene  fornita  alle  autorita'   doganali   del   paese
importatore presentando: 
a) una  polizza  di  carico  cumulativa  rilasciata  nel   paese   di
   esportazione con la  quale  e'  effettuato  l'attraversamento  del
   paese di transito; oppure 
b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali  del  paese  di
   transito contenente: 
   i) una descrizione esatta delle merci; 
   ii) la data di scarico o di ricarico delle merci e, se del caso, 
        il nome delle navi utilizzate, e 
   iii) la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la 
        sosta delle merci nel paese di transito, ovvero, 
c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.