Articolo 14 Trasporto diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dall'Accordo si applica unicamente ai prodotti e ai materiali trasportati tra i territori della Comunita' e di Israele senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari di Israele o della Comunita' in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli della Comunita' o di Israele, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari di Israele o della Comunita' possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o di Israele. 2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando: a) una polizza di carico cumulativa rilasciata nel paese di esportazione con la quale e' effettuato l'attraversamento del paese di transito; oppure b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito contenente: i) una descrizione esatta delle merci; ii) la data di scarico o di ricarico delle merci e, se del caso, il nome delle navi utilizzate, e iii) la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito, ovvero, c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.