(Protocollo n. 4 - art. 15)
                             Articolo 15 
                             Esposizioni 
1. I prodotti spediti da una delle Parti  per  un'esposizione  in  un
paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per  essere  importati  in
un'altra  Parte  beneficiano,  all'importazione,  delle  disposizioni
dell'Accordo, purche' soddisfino le condizioni stabilite dal presente
protocollo per riconoscere loro il carattere  di  prodotti  originari
della Comunita' o di Israele e purche'  sia  fornita  alle  autorita'
doganali la prova soddisfacente che: 
a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una  delle  Parti  nel
   paese dell'esposizione e ve li ha esposti; 
b) l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a  una  persona
   in un'altra Parte; 
c) i prodotti  sono  stati  spediti  in  quest'ultima  Parte  durante
   l'esposizione o subito  dopo,  nello  stato  in  cui  erano  stati
   inviati all'esposizione; 
d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i  prodotti
   non sono stati utilizzati per scopi  diversi  dalla  presentazione
   all'esposizione stessa. 
2. Alle autorita'  doganali  del  paese  d'importazione  deve  essere
presentata normalmente  una  prova  d'origine  rilasciata  o  redatta
conformemente alle disposizioni del titolo V, con  indicazione  della
denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, puo'
essere richiesta un'ulteriore  prova  documentale  della  natura  dei
prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti. 
3. Il paragrafo  1  si  applica  a  tutte  le  esposizioni,  fiere  o
manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale,
agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini  privati
in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti  stranieri,
durante le quali  i  prodotti  rimangono  sotto  il  controllo  della
dogana.