(Protocollo n. 4 - art. 16)
                             Articolo 16 
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
1.  I  materiali  non  originari  impiegati  nella  fabbricazione  di
prodotti originari della Comunita' o di Israele ai sensi del presente
protocollo, per i quali e'  stata  rilasciata  o  redatta  una  prova
d'origine conformemente alle disposizioni  del  titolo  V,  non  sono
oggetto  in  nessuna  Parte  di  restituzione  di  dazi  doganali  di
qualsiasi tipo o di esenzione da tali dazi. 
2.  Il  divieto  di  cui  al  paragrafo  1  si  applica  a  qualsiasi
disposizione concernente il rimborso,  la  remissione  o  il  mancato
pagamento totale o parziale dei dazi doganali o di tasse  di  effetto
equivalente, applicabili in una delle Parti  ai  materiali  impiegati
nella fabbricazione, qualora il rimborso, la remissione o il  mancato
pagamento abbiano luogo, espressamente o di fatto, quando i  prodotti
ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando  essi  sono
destinati al consumo interno di detta Parte. 
3. L'esportatore dei prodotti corredati di una prova  d'origine  deve
essere pronto a presentare in qualsiasi momento,  a  richiesta  delle
autorita' doganali, tutti i documenti atti a comprovare  che  non  e'
stata ottenuta alcuna restituzione  dei  dazi  per  i  materiali  non
originari impiegati nella fabbricazione dei prodotti in  questione  e
che tutti i dazi doganali o tasse di effetto equivalente  applicabili
a detti materiali sono stati effettivamente corrisposti. 
4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3  si  applicano  anche  agli
imballaggi ai sensi dell'articolo 7,  paragrafo  2,  agli  accessori,
pezzi di ricambio e utensili ai sensi dell'articolo 8,  nonche'  agli
assortimenti ai sensi dell'articolo 9, quando detti prodotti non sono
originari. 
5. Le disposizioni dei paragrafi da  1  a  4  si  applicano  solo  ai
materiali del tipo contemplato dal presente Accordo.