(Protocollo n. 4 - art. 17)
                             Articolo 17 
                   Requisiti di carattere generale 
1. I  prodotti  originari  ai  sensi  del  presente  protocollo  sono
ammessi,  all'importazione  in  una  delle   Parti,   a   beneficiare
dell'Accordo, su presentazione: 
   a) di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui 
      modello figura nell'Allegato III; o, 
   b) nei casi indicati nell'articolo 22, paragrafo 1, di una 
      dichiarazione, il cui testo figura nell'Allegato IV, rilasciata 
      dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna od 
      ogni altro documento commerciale (qui di seguito denominata 
      "dichiarazione su fattura") nella quale i prodotti in questione 
      siano  descritti  in  modo  sufficientemente   dettagliato   da
consentirne l'identificazione. 
2. In deroga al paragrafo  1,  i  prodotti  originari  ai  sensi  del
presente protocollo, nei casi elencati all'articolo 27, sono  ammessi
a beneficiare dell'Accordo, senza che sia necessario  presentare  uno
dei documenti succitati.