Articolo 18 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato dalle autorita' doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilita', dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'Allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui l'Accordo e' redatto conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere effettuata nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio non sia completamente utilizzato, dev'essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita. 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 dev'essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorita' doganali del paese di esportazione in cui e' rilasciato il certificato in circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. 4. Il certificato EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di uno Stato membro della Comunita' europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunita' ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo. Il certificato EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di Israele se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari di Israele ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente protocollo. 5. Qualora si applichino le disposizioni dell'articolo 3, le autorita' doganali dello Stato membro della Comunita' o di Israele sono inoltre abilitate a rilasciare i certificati EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunita' o di Israele ai sensi del presente protocollo e purche' le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunita' o in Israele. In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 e' subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno tre anni dalle autorita' doganali dello Stato di esportazione. 6. Le autorita' doganali che rilasciano un certificato EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facolta' di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Spetta inoltre alle autorita' doganali che rilasciano il certificato accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 7. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella parte del certificato riservata alle autorita' doganali. 8. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali del paese d'esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso e' tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata.