(Protocollo n. 4 - art. 18)
                             Articolo 18 
     Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 
1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato dalle autorita' doganali del
paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore  o,
sotto la sua responsabilita', dal suo rappresentante autorizzato. 
2. A tale scopo, l'esportatore o il  suo  rappresentante  autorizzato
compilano il formulario del certificato di circolazione  EUR.1  e  il
formulario di domanda, i cui modelli figurano all'Allegato III. 
Detti formulari sono compilati in una delle lingue in  cui  l'Accordo
e' redatto conformemente alle disposizioni  di  diritto  interno  del
paese d'esportazione. Se vengono  compilati  a  mano,  devono  essere
scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei  prodotti
dev'essere effettuata nell'apposita casella senza spaziature. 
Qualora  lo  spazio  non  sia  completamente  utilizzato,  dev'essere
tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima  riga,  cancellando  a
tratti di penna la parte non riempita. 
3. L'esportatore che  richiede  il  rilascio  di  un  certificato  di
circolazione  EUR.1  dev'essere  pronto  a  presentare  in  qualsiasi
momento,  su  richiesta  delle  autorita'  doganali  del   paese   di
esportazione in cui e'  rilasciato  il  certificato  in  circolazione
EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare  il  carattere  originario
dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui
al presente protocollo. 
4. Il certificato EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di uno
Stato membro della Comunita' europea se le merci da esportare possono
essere  considerate  prodotti  originari  della  Comunita'  ai  sensi
dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo. Il  certificato
EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di Israele se  le  merci
da esportare possono essere considerate prodotti originari di Israele
ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente protocollo. 
5.  Qualora  si  applichino  le  disposizioni  dell'articolo  3,   le
autorita' doganali dello Stato membro della Comunita'  o  di  Israele
sono inoltre abilitate a rilasciare i certificati  EUR.1  secondo  le
condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da  esportare
possono essere considerate prodotti originari della  Comunita'  o  di
Israele ai sensi del presente protocollo e purche' le merci a  cui  i
certificati EUR.1 si riferiscono si  trovino  nella  Comunita'  o  in
Israele. 
In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 e' subordinato alla
presentazione della prova dell'origine precedentemente  rilasciata  o
compilata, che deve essere  conservata  per  almeno  tre  anni  dalle
autorita' doganali dello Stato di esportazione. 
6. Le autorita' doganali che rilasciano un certificato EUR.1 prendono
tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei
prodotti e l'adempimento degli altri  obblighi  di  cui  al  presente
protocollo. A tale scopo esse hanno facolta' di richiedere  qualsiasi
documento giustificativo e di  procedere  a  qualsiasi  verifica  dei
conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. 
Spetta inoltre alle autorita' doganali che rilasciano il  certificato
accertarsi che i formulari di cui al paragrafo  2  siano  debitamente
compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla
descrizione dei prodotti sia  stata  compilata  in  modo  da  rendere
impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 
7. La data del rilascio del certificato di circolazione  delle  merci
EUR.1 deve essere indicata nella parte del certificato riservata alle
autorita' doganali. 
8. Il certificato di circolazione delle  merci  EUR.1  e'  rilasciato
dalle  autorita'  doganali  del  paese  d'esportazione   al   momento
dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso e'  tenuto
a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione  ha
effettivamente luogo o e' assicurata.