(Protocollo n. 4 - art. 19)
                             Articolo 19 
     Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 
1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 8, il certificato EUR.1  puo'
essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione  dei
prodotti cui si riferisce se: 
a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione  a  causa  di
   errori, omissioni involontarie o circostanze  particolari;  oppure
   se 
b) viene fornita alle autorita' doganali la prova  soddisfacente  che
   il certificato di circolazione EUR.1 e' stato rilasciato ma non e'
   stato accettato all'importazione per motivi tecnici. 
2. Ai fini dell'applicazione  del  paragrafo  1,  l'esportatore  deve
indicare nella domanda luogo e data di spedizione dei prodotti cui si
riferisce il certificato di  circolazione  EUR.1,  nonche'  i  motivi
della sua richiesta. 
3.  Le  autorita'  doganali  possono  rilasciare  a   posteriori   un
certificato EUR.1  solo  dopo  aver  verificato  che  le  indicazioni
contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della
pratica corrispondente. 
4. I certificati EUR.1 rilasciati  a  posteriori  devono  recare  una
delle seguenti diciture: 
"NACHTRAGLICH AUSGESTELLT", 
"DELIVRE A POSTERIORI", 
"RILASCIATO A POSTERIORI", 
"AFGEGEVEN A POSTERIORI", 
"ISSUED RETROSPECTIVELY", 
"DICITURE IN GRECO", 
"EXPEDIDO A POSTERIORI", 
"EMITADO A POSTERIORI", 
"ANNETTU JALKIKATEEN", 
"UFTARDAT I EFTRHAND", 
"VERSIONE IN EBRAICO". 
5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono  figurare  nella  casella
"Osservazioni" del certificato di circolazione delle merci EUR.1.