Articolo 19 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 8, il certificato EUR.1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se b) viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che il certificato di circolazione EUR.1 e' stato rilasciato ma non e' stato accettato all'importazione per motivi tecnici. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda luogo e data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonche' i motivi della sua richiesta. 3. Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: "NACHTRAGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "DICITURE IN GRECO", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITADO A POSTERIORI", "ANNETTU JALKIKATEEN", "UFTARDAT I EFTRHAND", "VERSIONE IN EBRAICO". 5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione delle merci EUR.1.