(Protocollo n. 4 - art. 2)
                             Articolo 2 
                          Criteri d'origine 
Ai fini dell'applicazione del  presente  Accordo  e  fatte  salve  le
disposizioni dell'articolo 3 del presente protocollo, si considerano: 
1. prodotti originari della Comunita': 
   a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunita' ai sensi 
      dell'articolo 4 del presente protocollo; 
   b) i prodotti ottenuti nella Comunita' contenenti materiali non 
      totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti 
      materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o 
      trasformazioni  sufficienti  ai  sensi  dell'articolo   5   del
presente protocollo; 
2. prodotti originari di Israele: 
   a) i prodotti totalmente ottenuti in Israele ai sensi 
      dell'articolo 4 del presente protocollo; 
   b) i prodotti ottenuti in Israele contenenti materiali non 
      totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti 
      materiali siano stati oggetto in Israele di lavorazioni o 
      trasformazioni  sufficienti  ai  sensi  dell'articolo   5   del
presente protocollo;