Articolo 2 Criteri d'origine Ai fini dell'applicazione del presente Accordo e fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 del presente protocollo, si considerano: 1. prodotti originari della Comunita': a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti nella Comunita' contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo; 2. prodotti originari di Israele: a) i prodotti totalmente ottenuti in Israele ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti in Israele contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Israele di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;