(Protocollo n. 4 - art. 20)
                             Articolo 20 
     Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un  certificato  EUR.1,
l'esportatore puo' richiedere alle  autorita'  doganali  che  l'hanno
rilasciato,  un  duplicato,  compilato  sulla  base   dei   documenti
d'esportazione in loro possesso. 
2. I duplicati cosi', rilasciati devono  recare  una  delle  seguenti
diciture: 
"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", 
"DUPLICAAT", "DUPLICATE","DICITURA IN GRECO", 
"DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE", 
"VERSIONE IN EBRAICO". 
3. Le diciture di cui al paragrafo 2, la data di rilascio e il numero
di serie del certificato originale vengono  riportati  nella  casella
"Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1. 
4. Il duplicato, su  cui  deve  figurare  la  data  di  rilascio  del
certificato di circolazione EUR.1 originale, e' valido a decorrere da
questa data.