(Protocollo n. 4 - art. 21)
                             Articolo 21 
                    Sostituzione dei certificati 
1. La sostituzione di uno o piu' certificati EUR.1  con  uno  o  piu'
certificati  EUR.1  e'  sempre  possibile  a  condizione  che   venga
effettuata dall'ufficio doganale cui spetta  la  responsabilita'  del
controllo delle merci. 
2. Il certificato sostitutivo rilasciato in applicazione del presente
articolo e' considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai  fini
dell'applicazione del presente protocollo, comprese  le  disposizioni
del presente articolo. 
3. Il certificato sostitutivo e' rilasciato in  base  a  una  domanda
scritta del riesportatore, previa verifica da parte  delle  autorita'
competenti delle informazioni  fornite  nella  domanda.  La  data  di
rilascio e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono
figurare nella casella n. 7.