(Protocollo n. 4 - art. 22)
                             Articolo 22 
     Condizioni per la compilazione di dichiarazione su fattura 
1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 17,  paragrafo  1,
lettera b) puo' essere compilata: 
   a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23; 
   b) da qualsiasi esportatore per ogni spedizione consistente in uno 
      o piu' colli contenti prodotti originari il cui  valore  totale
      non superi 6.000 ECU. 
2. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata se i prodotti in
questione possono essere considerati originari di una delle  Parti  e
soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo. 
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura  dev'essere
pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorita'
doganali del paese esportatore, tutti i documenti atti  a  comprovare
il  carattere  originario   dei   prodotti   in   questione   nonche'
l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo. 
4. La  dichiarazione  su  fattura  e'  compilata  dall'esportatore  a
macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta  di
consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il  cui
testo  figura  nell'Allegato  IV,  utilizzando  una  delle   versioni
linguistiche  elencate   in   detto   allegato   conformemente   alle
disposizioni  di  diritto  interno  del  paese   d'esportazione.   La
dichiarazione puo' anche essere manoscritta; in tal caso  e'  redatta
con inchiostro e in stampatello. 
5. Le fatture comportanti la dichiarazione recano la firma  originale
manoscritta dell'esportatore. 
Tuttavia gli esportatori autorizzati ai sensi  dell'articolo  23  non
sono tenuti a firmare dette dichiarazioni purche'  si  impegnino  per
iscritto con le autorita' doganali del paese esportatore ad accettare
la piena responsabilita' riguardo ad ogni  dichiarazione  su  fattura
che li identifichi, come se questa  recasse  effettivamente  la  loro
firma manoscritta. 
6. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata dall'esportatore
al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce (o, in via
eccezionale, successivamente). Se  la  dichiarazione  su  fattura  e'
compilata dopo che i prodotti cui si riferisce sono stati  dichiarati
alle autorita' doganali del paese d'importazione, essa deve contenere
un riferimento ai documenti gia' presentati a dette autorita'.