(Protocollo n. 4 - art. 23)
                             Articolo 23 
                       Esportatori autorizzati 
1. Le autorita' doganali del paese d'esportazione possono autorizzare
qualsiasi  esportatore,  qui  di  seguito   denominato   "esportatore
autorizzato", che effettui  frequenti  esportazioni  di  prodotti  ai
sensi dell'Accordo e che offra alle autorita' doganali  soddisfacenti
garanzie per l'accertamento del carattere originario dei  prodotti  e
per  quanto  riguarda  gli  altri  requisiti  di  cui   al   presente
protocollo, a compilare le dichiarazioni su fattura a prescindere dal
valore dei prodotti in questione. 
2. Le autorita' doganali possono conferire lo status  di  esportatore
autorizzato  riservandosi  di  applicare  qualsiasi  condizione   che
giudichino opportuna. 
3. Le autorita' doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un
numero di autorizzazione doganale che figura sulla  dichiarazione  su
fattura. 
4. Le autorita' doganali  controllano  l'uso  dell'autorizzazione  da
parte dell'esportatore autorizzato. 
5. Le autorita' doganali possono ritirare  l'autorizzazione  in  ogni
momento. Esse agiscono in tal senso se l'esportatore autorizzato  non
offre piu' le garanzie  di  cui  al  paragrafo  1,  non  soddisfa  le
condizioni  di  cui  al  paragrafo  2   o   fa   un   uso   improprio
dell'autorizzazione.