(Protocollo n. 4 - art. 24)
                             Articolo 24 
                   Validita' della prova d'origine 
1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 ha una  validita'
di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese  di  esportazione  e
deve essere presentato entro detto termine  alle  autorita'  doganali
del paese d'importazione. 
La dichiarazione su fattura ha una validita' di  quattro  mesi  dalla
data  di  compilazione  da  parte  dell'esportatore  e  deve   essere
presentata entro detto termine  alle  autorita'  doganali  del  paese
d'importazione. 
2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni
su fattura presentati alle autorita' doganali del  paese  importatore
dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al  paragrafo  1
possono essere accettati, ai fini dell'applicazione  del  trattamento
preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a cause di
forza maggiore o a circostanze eccezionali. 
3. A parte tali casi, le autorita'  doganali  del  paese  importatore
possono  accettare  i  certificati  di  circolazione   EUR.1   o   le
dichiarazioni su fattura se i prodotti  sono  stati  presentati  loro
prima della scadenza di detto termine.