Articolo 24 Validita' della prova d'origine 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 ha una validita' di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentato entro detto termine alle autorita' doganali del paese d'importazione. La dichiarazione su fattura ha una validita' di quattro mesi dalla data di compilazione da parte dell'esportatore e deve essere presentata entro detto termine alle autorita' doganali del paese d'importazione. 2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura presentati alle autorita' doganali del paese importatore dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali. 3. A parte tali casi, le autorita' doganali del paese importatore possono accettare i certificati di circolazione EUR.1 o le dichiarazioni su fattura se i prodotti sono stati presentati loro prima della scadenza di detto termine.