Articolo 25 Presentazione della prova d'origine I certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura sono presentati alle autorita' doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorita' possono esigere la presentazione di una traduzione del certificato EUR.1 o della dichiarazione su fattura. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale per i prodotti ricorrono le condizioni richieste per l'applicazione dell'Accordo.