(Protocollo n. 4 - art. 25)
                             Articolo 25 
                 Presentazione della prova d'origine 
I certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su
fattura  sono  presentati   alle   autorita'   doganali   del   paese
d'importazione  conformemente  alle  procedure  applicabili  in  tale
paese. Dette  autorita'  possono  esigere  la  presentazione  di  una
traduzione del certificato EUR.1 o della  dichiarazione  su  fattura.
Esse possono anche richiedere che la  dichiarazione  di  importazione
sia completata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale
per i prodotti ricorrono le condizioni richieste  per  l'applicazione
dell'Accordo.