(Protocollo n. 4 - art. 27)
                             Articolo 27 
              Esonero dalla prova formale dell'origine 
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare
una  prova  formale  dell'origine,  i  prodotti  oggetto  di  piccole
spedizioni di privati destinate a privati  o  contenuti  nei  bagagli
personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di
qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano  stati  dichiarati
rispondenti ai requisiti di cui al presente protocollo e laddove  non
sussistano dubbi circa la veridicita' della dichiarazione.  Nel  caso
di prodotti  spediti  per  posta,  detta  dichiarazione  puo'  essere
effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o  su  un  foglio  ad
essa allegato. 
2. Sono considerate  prive  di  qualsiasi  carattere  commerciale  le
importazioni che presentano un  carattere  occasionale  e  riguardano
esclusivamente   i   prodotti   riservati   all'uso   personale   dei
destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari  quando,  per  loro
natura e quantita', consentano di escludere ogni fine commerciale. 
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare  500
ECU se si tratta di piccole spedizioni oppure 1.200 ECU se si  tratta
del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.