(Protocollo n. 4 - art. 28)
                             Articolo 28 
Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
1.  L'esportatore  che  presenta  domanda  per  il  rilascio  di   un
certificato di circolazione delle merci EUR.1 conserva per almeno tre
anni i documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3. 
2. L'esportatore che compila una dichiarazione  su  fattura  conserva
per almeno tre  anni  una  copia  di  tale  dichiarazione  nonche'  i
documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3. 
3. Le autorita' doganali del paese d'esportazione che  rilasciano  un
certificato EUR.1 conservano per almeno tre  anni  il  formulario  di
domanda di cui all'articolo 18, paragrafo 2. 
4. Le autorita' doganali del paese importatore conservano per  almeno
tre anni i certificati EUR.1 e le dichiarazioni su fattura  che  sono
stati loro presentati.