Articolo 3 Cumulo bilaterale 1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i prodotti originari di Israele ai sensi del presente protocollo sono considerati prodotti originari della Comunita' e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i prodotti originari della Comunita' ai sensi del presente protocollo sono considerati prodotti originari di Israele e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni.