(Protocollo n. 4 - art. 3)
                             Articolo 3 
                          Cumulo bilaterale 
1. In deroga all'articolo 2, paragrafo  1,  lettera  b),  i  prodotti
originari  di  Israele  ai  sensi  del   presente   protocollo   sono
considerati prodotti originari della Comunita' e non si richiede  che
tali prodotti siano stati oggetto, di  lavorazioni  o  trasformazioni
sufficienti. 
2. In deroga all'articolo 2, paragrafo  2,  lettera  b),  i  prodotti
originari della Comunita'  ai  sensi  del  presente  protocollo  sono
considerati prodotti originari di Israele e non si richiede che  tali
prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni.