(Protocollo n. 4 - art. 30)
                             Articolo 30 
                       Importi espressi in ECU 
1.  Gli  importi  nella  moneta  nazionale  del   paese   esportatore
equivalenti  a  quelli  espressi  in  ECU  sono  fissati  dal   paese
esportatore e comunicati alle altre Parti. 
Qualora gli importi superino gli importi corrispondenti  fissati  dal
paese d'importazione, quest'ultimo li  accetta  se  i  prodotti  sono
fatturati nella moneta del paese d'esportazione. 
Quando la merce e' fatturata nella moneta di un  altro  Stato  membro
della  Comunita',  lo  Stato   d'importazione   riconosce   l'importo
notificato dal paese in questione. 
2. Fino al 30 aprile 2000 compreso, gli importi da utilizzare in  una
determinata moneta nazionale sono il controvalore  in  questa  moneta
nazionale degli importi espressi in ECU al 1› ottobre 1994. 
Per ciascuno dei quinquenni successivi, gli importi espressi in ECU e
il loro controvalore  nelle  monete  nazionali  degli  Stati  vengono
riveduti dal Consiglio di associazione in base  ai  tassi  di  cambio
dell'ECU in vigore il primo giorno lavorativo  del  mese  di  ottobre
dell'anno che precede detto quinquennio. 
Nel  procedere  a  detta  revisione,  il  Consiglio  di  associazione
garantisce che  non  si  verifichino  diminuzioni  degli  importi  da
utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene  conto  altresi'
dell'opportunita' di preservare in  termini  reali  gli  effetti  dei
valori limite stabiliti. A tal fine, essa puo' decidere di modificare
gli importi espressi in ECU.