(Protocollo n. 4 - art. 31)
                             Articolo 31 
      Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi 
Le autorita' doganali degli Stati membri e di Israele si comunicano a
vicenda, tramite la Commissione delle Comunita' europee, il facsimile
dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per  il  rilascio
dei  certificati  EUR.1  e  l'indirizzo  delle   autorita'   doganali
competenti per il rilascio dei certificati di  circolazione  EUR.1  e
per il controllo  di  detti  certificati  e  delle  dichiarazioni  su
fattura.