Articolo 31 Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi Le autorita' doganali degli Stati membri e di Israele si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunita' europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorita' doganali competenti per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.