(Protocollo n. 4 - art. 32)
                             Articolo 32 
                   Verifica della prova d'origine 
1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1  e
delle  dichiarazioni  su  fattura  e'  effettuato  per  sondaggio   o
ogniqualvolta le  autorita'  doganali  dello  Stato  di  importazione
abbiano fondati dubbi sull'autenticita' del documento, sul  carattere
originario dei prodotti o  sull'adempimento  delle  altre  condizioni
richieste dal presente protocollo. 
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le  autorita'  doganali
del paese di importazione rispediscono alle  autorita'  doganali  del
paese di esportazione il  certificato  di  circolazione  EUR.1  e  la
fattura, se e' stata presentata, o la dichiarazione su fattura o  una
copia di questi documenti,  indicando,  se  del  caso,  i  motivi  di
sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. 
Esse  forniscono,  a  sostegno  della  richiesta   di   controllo   a
posteriori, ogni documento o informazione che hanno potuto ottenere e
che fa ritenere che  le  indicazioni  riportate  sul  certificato  di
circolazione delle merci EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura siano
inesatte. 
3. Il controllo viene effettuato dalle autorita' doganali  del  paese
di esportazione. A tal fine, esse hanno  la  facolta'  di  richiedere
qualsiasi prova e  di  procedere  a  qualsiasi  controllo  dei  conti
dell'esportatore, nonche' a tutte le altre  verifiche  che  ritengono
utili. 
4. Qualora le autorita' doganali del paese di  importazione  decidano
di  sospendere  la  concessione  del  trattamento  preferenziale   ai
prodotti in questione in attesa dei  risultati  del  controllo,  esse
offrono all'importatore  la  possibilita'  di  ritirare  i  prodotti,
riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 
5. I risultati  del  controllo  devono  essere  comunicati  entro  il
termine massimo di dieci mesi, alle autorita' doganali che  lo  hanno
richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono identici,  se  i
prodotti in questione  possono  essere  considerati  originari  e  se
rispondono agli altri requisiti del presente protocollo. 
Qualora siano state applicate  le  disposizioni  sul  cumulo  di  cui
all'articolo 3, paragrafo  2  e  all'articolo  18,  paragrafo  5,  la
risposta  comprende  una   copia   (copie)   del   certificato   (dei
certificati)   di   circolazione   o   della   dichiarazione   (delle
dichiarazioni) su fattura sulle quali ci si e' basati. 
6. Qualora, in caso  di  dubbi  fondati,  non  sia  pervenuta  alcuna
risposta  entro  dieci  mesi  o  qualora  la  risposta  non  contenga
informazioni sufficienti per determinare l'autenticita' del documento
in  questione  o  l'effettiva  origine  dei  prodotti,  le  autorita'
doganali  che  hanno  richiesto  il  controllo   li   escludono   dal
trattamento preferenziale, salvo casi di forza maggiore o circostanze
eccezionali.