(Protocollo n. 4 - art. 35)
                             Articolo 35 
                            Zone franche 
1. Gli Stati membri e Israele adottano tutte le misure necessarie per
evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di un certificato di
circolazione delle merci EUR.1 e che sostano durante il trasporto  in
una  zona  franca  situata  nel  loro  territorio  siano  oggetto  di
sostituzioni o trasformazioni  diverse  dalle  trasformazioni  usuali
destinate ad evitarne il deterioramento. 
2. In deroga alle disposizioni  del  paragrafo  1,  qualora  prodotti
originari della Comunita' o di Israele importati in una  zona  franca
sotto la scorta di un certificato EUR.1 siano oggetto di  lavorazioni
o trasformazioni,  le  autorita'  competenti  devono  rilasciare,  su
richiesta  dell'esportatore,  un  nuovo  certificato  EUR.1,  se   la
lavorazione o la trasformazione subita e' conforme alle  disposizioni
del presente protocollo.