Articolo 37 Condizioni particolari 1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 e i riferimenti a detti articoli si applicano mutatis mutandis al presente articolo. 2. Purche' siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 14, sono considerati: 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla: a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e Melilla; b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente protocollo, di Israele o della Comunita' e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6; 2) prodotti originari di Israele: a) i prodotti totalmente ottenuti in Israele; b) i prodotti ottenuti in Israele nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente protocollo, di Ceuta e Melilla o della Comunita' e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6. 3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato e' tenuto ad apporre le diciture "Israele" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1. Inoltre, quando trattasi di prodotti originari di Ceuta e Melilla, il carattere originario dev'essere indicato nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1. 5. Le autorita' doganali spagnole sono incaricate di far applicare il presente protocollo a Ceuta e Melilla.