(Protocollo n. 4 - art. 37)
                             Articolo 37 
                       Condizioni particolari 
1.  Le  disposizioni  seguenti  sono  applicabili   in   sostituzione
dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 e i riferimenti  a
detti articoli si applicano mutatis mutandis al presente articolo. 
2. Purche' siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo
14, sono considerati: 
1) prodotti originari di Ceuta e Melilla: 
   a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e Melilla; 
   b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si 
      utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a
      condizione 
      i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o 
              trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del 
          presente protocollo, 
      oppure 
      ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente 
           protocollo, di Israele o della Comunita' e che siano stati 
               oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle 
                    lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui 
          all'articolo 6; 
2) prodotti originari di Israele: 
a) i prodotti totalmente ottenuti in Israele; 
b) i prodotti ottenuti in Israele nella cui produzione si  utilizzano
   prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione 
      i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o 
              trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del 
          presente protocollo, 
      oppure 
      ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente 
               protocollo, di Ceuta e Melilla o della Comunita' e che 
                  siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni 
            superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti 
          di cui all'articolo 6. 
3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 
4. L'esportatore o il suo rappresentante  autorizzato  e'  tenuto  ad
apporre le diciture "Israele" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del
certificato  di  circolazione  EUR.1.  Inoltre,  quando  trattasi  di
prodotti originari  di  Ceuta  e  Melilla,  il  carattere  originario
dev'essere indicato nella casella 4 del certificato  di  circolazione
EUR.1. 
5. Le autorita' doganali spagnole sono incaricate di far applicare il
presente protocollo a Ceuta e Melilla.