(Protocollo n. 4 - art. 4)
                             Articolo 4 
                    Prodotti totalmente ottenuti 
1. Si  considerano  "totalmente  ottenuti  "  nella  Comunita'  o  in
Israele: 
a) i prodotti minerari estratti dal  loro  suolo  e  dal  loro  fondo
   marino o oceanico; 
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; 
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; 
d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; 
e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; 
f) i prodotti della pesca marittima e  altri  prodotti  estratti  dal
   mare con le loro navi; 
g) i  prodotti  fabbricati  a  bordo  delle   loro   navi   officina,
   esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f); 
h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e  possano
   servire  soltanto  al  recupero  di  materie  prime,  compresi   i
   pneumatici usati che possono servire solo per la  rigenerazione  o
   essere utilizzati come cascami; 
i) gli scarti e i residui provenienti  da  operazioni  manifatturiere
   ivi effettuate; 
j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di  fuori
   delle loro acque territoriali, purche' abbiano  diritti  esclusivi
   per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; 
k) le merci ottenute esclusivamente a partire dai  prodotti  indicati
   alle lettere da a) a j). 
2. Le espressioni "loro navi"  e  "loro  navi  officina"  di  cui  al
paragrafo 1, lettere f) e g)  si  applicano  soltanto  nei  confronti
delle navi e delle navi officina: 
- che sono immatricolate o registrate  in  Israele  o  in  uno  Stato
   membro della Comunita', 
- che battono bandiera  di  Israele  o  di  uno  Stato  membro  della
   Comunita', 
- che appartengono almeno per meta' a cittadini di Israele o  di  uno
   Stato membro della  Comunita'  o  ad  una  societa'  la  cui  sede
   principale e' situata in Israele in uno di detti Stati, di cui  il
   dirigente  o  i  dirigenti,  il  presidente   del   consiglio   di
   amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali
   consigli sono  cittadini  di  Israele  o  di  Stati  membri  della
   Comunita' e di cui, inoltre, per quanto riguarda  le  societa'  di
   persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno la  meta'
   del capitale appartiene a detti Stati,  a  Israele,  a  loro  enti
   pubblici o cittadini, 
- il cui comandante ed  i  cui  ufficiali  sono  tutti  cittadini  di
   Israele o di Stati membri della Comunita', 
- e il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75%, di cittadini di
   Israele o di Stati membri della Comunita'. 
3. Le espressioni "Israele " e la "Comunita'"  comprendono  anche  le
acque territoriali di Israele e degli Stati membri della Comunita'. 
Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi  officina"  a  bordo
delle quali viene effettuata la trasformazione o la  lavorazione  dei
prodotti della loro pesca,  sono  considerate  parte  del  territorio
della Comunita' o di Israele, purche' ricorrano le condizioni di  cui
al paragrafo 2.