(Protocollo n. 4 - art. 42)
                             Articolo 42 
                   Merci in transito o in deposito 
Le  disposizioni   dell'Accordo   possono   applicarsi   alle   merci
rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla  data
dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito o sono in
regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca
nel territorio della Comunita' o di Israele, a condizione che vengano
presentati - entro il termine di quattro mesi  a  decorrere  da  tale
data -  alle  autorita'  doganali  dello  Stato  di  importazione  un
certificato di  circolazione  EUR.1  rilasciato  a  posteriori  dalle
autorita' competenti dello Stato di esportazione, nonche' i documenti
dai quali risulti che  le  merci  sono  state  oggetto  di  trasporto
diretto.