Articolo 42 Merci in transito o in deposito Le disposizioni dell'Accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nel territorio della Comunita' o di Israele, a condizione che vengano presentati - entro il termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorita' doganali dello Stato di importazione un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato di esportazione, nonche' i documenti dai quali risulti che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.