(Protocollo n. 4 - Allegato I)
                      ALLEGATI AL PROTOCOLLO 4 
                             ALLEGATO I 
            Note introduttive all'elenco dell'Allegato II 
Osservazioni preliminari: 
Le note stabilite nel presente  elenco  si  applicano  unicamente  ai
prodotti contemplati dall'Accordo. 
Nota 1 
1.1. Le  prime  due  colonne  dell'elenco  descrivono   il   prodotto
     ottenuto. La colonna (1) indica  la  voce  od  il  capitolo  del
     Sistema  armonizzato,  mentre  nella  colonna  (2)   figura   la
     designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce  o
     capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle  prime  due  colonne
     corrisponde una regola nelle colonne (3) o  (4).  Se  in  taluni
     casi la voce che figura nella colonna (1) e' preceduta da  "ex",
     cio' significa che la regola nelle colonne (3) o (4) si  applica
     soltanto alla parte di voce o capitolo descritta  nella  colonna
     (2). 
1.2. Quando  nella  colonna  (1)  compaiono  piu'  voci   raggruppate
     insieme, o il  codice  di  un  capitolo,  e  di  conseguenza  la
     designazione delle  merci  nella  colonna  (2)  e'  espressa  in
     termini generali, la corrispondente regola delle colonne  (3)  o
     (4) si applica a tutti i prodotti che  nel  sistema  armonizzato
     sono classificati nelle voci del capitolo o in  una  delle  voci
     raggruppate nella colonna (1). 
1.3. Quando  nell'elenco  compaiono   piu'   regole   applicabili   a
     differenti  prodotti  tutti  classificati  nella  stessa   voce,
     ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui
     si applica la corrispondente regola nelle colonne (3) o (4). 
1.4. Se ad un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde
     una regola nelle colonne (3) e (4),  l'esportatore  puo'  optare
     per l'applicazione della regola figurante nella  colonna  (3)  o
     per l'applicazione di quella figurante  nella  colonna  (4).  Se
     nella colonna (4) non compare alcuna  regola  di  origine,  deve
     applicarsi la regola figurante nella colonna (3). 
Nota 2 
2.1. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della
     colonna (3)  deve  essere  eseguita  soltanto  in  relazione  ai
     materiali non originari impiegati. Analogamente, le  restrizioni
     contenute in una regola della colonna (3) si applicano  soltanto
     ai materiali non originari impiegati. 
2.2. Quando  una  regola  prescrive  che  possono  essere  utilizzati
     "materiali di qualsiasi voce", e'  ammesso  l'impiego  anche  di
     materiali  della  stessa  voce  del  prodotto,  fatte  salve  le
     limitazioni  specifiche  eventualmente  indicate  nella   regola
     stessa. Tuttavia,  l'espressione  "fabbricazione  a  partire  da
     materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali  della
     voce..."  significa  che  possono  essere  utilizzati  materiali
     classificati nella stessa voce del prodotto, purche' diversi  da
     quelli indicati nella descrizione del prodotto  riportata  nella
     colonna (2) dell'elenco. 
2.3. Se un prodotto fabbricato con materiali  non  originari  che  ha
     ottenuto il carattere di prodotto  originario  nel  corso  della
     fabbricazione in base  alla  regola  del  cambiamento  di  voce,
     oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco,  viene
     utilizzato nel processo di fabbricazione di un  altro  prodotto,
     la regola applicabile al prodotto in cui esso e' incorporato non
     gli si applica. 
     Ad esempio: 
     Un motore della voce 8407, per  il  quale  la  regola  d'origine
     impone che il valore dei materiali non originari incorporati non
     deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, e' ottenuto  da
     "sbozzi di forgia" della voce 7224. 
     Se la forgiatura e' stata effettuata nel paese  in  questione  a
     partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha gia'
     ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente  alla
     regola per la  voce  ex  7224  nella  lista.  Pertanto  esso  e'
     considerato originario nel calcolo  basato  sul  valore  per  il
     motore, a prescindere dal fatto che  sia  stato  ottenuto  nello
     stesso stabilimento industriale o  no.  Percio'  il  valore  del
     lingotto non originario non viene preso in considerazione quando 
     si somma il valore dei materiali non originari utilizzati. 
2.4. La   regola   dell'elenco   rappresenta   la    lavorazione    o
     trasformazione minima richiesta; l'esecuzione di  lavorazioni  o
     trasformazioni piu' complesse e' anch'essa idonea a conferire il
     carattere di prodotto originario, contrariamente  all'esecuzione
     di lavorazioni o  trasformazioni  inferiori.  Pertanto,  se  una
     regola autorizza l'impiego di un materiale non originario ad  un
     certo stadio di fabbricazione, l'impiego di questo materiale  e'
     autorizzato negli stadi di fabbricazione precedenti  ma  non  in
     quelli successivi. 
2.5. Quando una regola dell'elenco specifica  che  un  prodotto  puo'
     essere fabbricato a  partire  da  piu'  di  un  materiale,  cio'
     significa che e' ammesso l'uso di uno o piu' materiali, non  che
     tutti i materiali debbano essere utilizzati. 
     Ad esempio: 
     La regola per i tessuti delle voci da ex Capitolo 50 al Capitolo
     55 autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra  l'altro,
     di sostanze chimiche. Cio' non significa  che  entrambi  debbano
     essere impiegati, bensi'  che  si  puo'  usare  un  materiale  o
     l'altro, oppure entrambi. 
     2.6. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va 
                fabbricato partendo da un determinato materiale, tale 
                   condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri 
               materiali che, per loro natura, non possono rispettare 
            questa regola. (Cfr. anche nota 5.2 per quanto riguarda i 
          tessili). 
     Ad esempio: 
     La regola per le preparazioni alimentari della  voce  1904,  che
     esclude specificamente l'uso di cereali  o  loro  derivati,  non
     impedisce l'uso di sali minerali,  sostanze  chimiche  ed  altri
     additivi che non sono prodotti a partire da cereali. 
     Tuttavia cio' non  si  applica  ai  prodotti  che,  sebbene  non
     possano essere fabbricati a partire  dal  particolare  materiale
     indicato nell'elenco, possono essere prodotti a  partire  da  un
     materiale della  stessa  natura  ad  uno  stadio  precedente  di
     lavorazione. 
     Ad esempio: 
     Nel caso di un indumento  dell'ex  capitolo  62  fabbricato  con
     materiali non tessuti, se e' previsto che tale tipo di  articolo
     possa essere ottenuto solo a partire da  filati  non  originari,
     non e' ammesso  partire  da  "tessuti  non  tessuti"  anche  se,
     normalmente, i tessuti non tessuti non possono  essere  ottenuti
     da filati. In  tal  caso,  il  materiale  di  partenza  dovrebbe
     normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al  filato,  cioe'
     allo stadio di fibra. 
2.7. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di  materiali  non
     originari, indicando due o  piu'  percentuali  del  loro  tenore
     massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo
     di tutti i  materiali  non  originari  impiegati  non  puo'  mai
     eccedere  la  percentuale  piu'  elevata  fra  quelle  indicate.
     Inoltre, non devono essere superate le  singole  percentuali  in
     relazione ai materiali cui si riferiscono. 
Nota 3 
3.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali"  s'intendono  le
     fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si  trovano
     in uno stadio precedente  alla  filatura,  compresi  i  cascami;
     inoltre, se non  altrimenti  specificato,  l'espressione  "fibre
     naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o
     altrimenti preparate, ma non filate. 
3.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della  voce  0503,
     la seta delle voci 5002 e 5003 nonche' le fibre di lana, i  peli
     fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre
     di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le  altre  fibre  vegetali
     delle voci da 5301 a 5305. 
3.3. Nell'elenco, con i termini "pasta tessile", "sostanze  chimiche"
     e "materiali per la fabbricazione della carta" sono designati  i
     materiali che non sono classificati nei capitoli da 50  a  63  e
     che possono essere utilizzati per fabbricare fibre  artificiali,
     sintetiche o di carta oppure filati. 
3.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o  artificiali"  si
     intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o  i  cascami
     sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507. 
Nota 4 
4.1. Quando per un determinato prodotto figurante nell'elenco  si  fa
     riferimento alla presente nota,  le  condizioni  indicate  nella
     colonna (3) non  si  applicano  ai  materiali  tessili  di  base
     utilizzati   nella   fabbricazione   di   tale   prodotto    che
     rappresentano globalmente il 10% o meno del peso totale di tutti
     i materiali tessili di base usati (cfr. anche punti 4.3 e  4.4).
     4.2. Tuttavia, questa tolleranza si  applica  esclusivamente  ai
     prodotti  misti  nella  cui  composizione  entrano  due  o  piu'
     materiali tessili di base. 
     Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: 
     - seta; 
     - lana; 
     - peli grossolani di animali; 
     - peli fini di animali; 
     - crine di cavallo, 
     - cotone; 
     - materiali per la fabbricazione della carta e carta; 
     - lino; 
     - canapa; 
     - iuta ed altre fibre tessili liberiane; 
     - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; 
     - cocco, abaca, ramie' ed altre fibre tessili vegetali; 
     - filamenti sintetici; 
     - filamenti artificiali; 
     - fibre sintetiche in fiocco; 
     - fibre artificiali in fiocco; 
     Ad esempio: 
     Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce
     5203 e da fibre sintetiche in  fiocco  della  voce  5506  e'  un
     filato  misto.  Percio',  le  fibre  sintetiche  in  fiocco  non
     originarie  che  non  soddisfano  le  norme  di   origine   (che
     richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da
     pasta tessile) possono essere usati fino a un  massimo  del  10%
     del peso del filato. 
     Ad esempio: 
     Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da  filati  di  lana
     della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco  della
     voce 5509 e' un tessuto misto. Percio', i filati  sintetici  che
     non  soddisfano  le  norme  di  origine  (che   richiedono   una
     fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile)
     o i filati di lana che non soddisfano le norme di  origine  (che
     richiedono una fabbricazione a partire da  fibre  naturali,  non
     cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la  filatura)
     o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino  a
     un massimo del 10% del peso del tessuto. 
     Ad esempio: 
     Una superficie tessile "tufted"  della  voce  5802  ottenuta  da
     filati di cotone della voce 5205 e da tessuti  di  cotone  della
     voce 5210 e' un prodotto misto solo se il tessuto di  cotone  e'
     esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati  in
     due voci separate, oppure se il filato di cotone usato  e'  esso
     stesso misto. 
     Ad esempio: 
     Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata
     ottenuta da filati di  cotone  della  voce  5205  e  da  tessuti
     sintetici  della  voce  5407,  la  superficie  tessile  "tufted"
     sarebbe un prodotto misto  poiche'  si  tratta  di  due  diversi
     materiali tessili di base. 
     Ad esempio: 
     Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi  di  filati
     di cotone ed il dorso di iuta e' un prodotto misto, poiche' sono
     stati utilizzati  tre  materiali  tessili  di  base.  E'  quindi
     ammesso qualsiasi materiale non  originario  utilizzato  ad  uno
     stadio di fabbricazione  superiore  a  quello  consentito  dalla
     regola, a condizione che il suo peso globale non superi  il  10%
     del peso del materiale tessile nel tappeto. Percio', il dorso di
     iuta, i filati  artificiali  e/o  filati  di  cotone  potrebbero
     essere importati in questa fase di  fabbricazione  a  condizione
     che siano rispettati i limiti di peso. 
4.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione  entrano  "filati  di
     poliuretano segmentato con segmenti  flessibili  di  poliestere,
     anche rivestiti", la tolleranza e' del 20% per tali filati. 4.4.
     Nel caso di tessuti  nella  cui  composizione  entra  un  nastro
     consistente di  un'anima  di  lamina  di  alluminio,  oppure  di
     un'anima di pellicola di materia plastica,  ricoperta  o  no  di
     polvere di  alluminio,  di  larghezza  non  superiore  a  5  mm,
     inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica,  la
     tolleranza e' del 30% per tale nastro. 
Nota 5 
5.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da  una
     nota a pie' di pagina relativa alla presente nota,  i  materiali
     tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano
     la regola indicata nella colonna (3) per i  prodotti  finiti  in
     questione possono essere usati, purche'  siano  classificati  in
     una voce diversa da quella del prodotto e  il  loro  valore  non
     superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto. 
5.2. I materiali non classificati nei capitoli da  50  a  63  possono
     essere utilizzati liberamente, anche se non contengono tessili. 
     Ad esempio: 
     Se una regola  dell'elenco  richiede  per  un  prodotto  tessile
     specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, cio' non
     vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiche' questi
     non sono classificati nei capitoli da 50  a  63,  ne'  l'uso  di
     chiusure  lampo,  anche  se  normalmente   le   chiusure   lampo
     contengono tessili. 
5.3. Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore dei
     materiali che non sono stati classificati nei capitoli da  50  a
     63 deve essere preso in considerazione nel  calcolo  del  valore
     dei materiali non originari incorporati. 
Nota 6 
6.1. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci ex 2707, da 2713
     a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex  3403  si  intendono  le  seguenti
     operazioni: 
     a) distillazione sotto vuoto; 
     b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto 
        spinto (1); 
     c) cracking; 
     d) reforming; 
     e) estrazione mediante solventi selettivi; 
     f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: 
        trattamento all'acido solforico  concentrato  o  all'oleum  o
        all'anidride  solforica,  neutralizzazione  mediante   agenti
        alcalini, decolorazione e depurazione mediante  terre  attive
        per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; 
     g) polimerizzazione; 
     h) alchilazione; 
     i) isomerizzazione. 
            (1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 
          27 della nomenclatura combinata. 
6.2. Per "trattamento specifico" ai sensi delle  voci  2710,  2711  e
     2712 si intendono le seguenti operazioni: 
     a) distillazione sotto vuoto; 
     b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto 
        spinto; 
     c) cracking; 
     d) reforming; 
     e) estrazione mediante solventi selettivi; 
     f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: 
        trattamento all'acido solforico  concentrato  o  all'oleum  o
        all'anidride  solforica,  neutralizzazione  mediante   agenti
        alcalini, decolorazione e depurazione mediante  terre  attive
        per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; 
     g) polimerizzazione; 
     h) alchilazione; 
     ij) isomerizzazione. 
     k) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) desulfurazione 
        con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il  tenore
        di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T); 
     l) (solo per i prodotti della voce 2710) deparaffinazione 
        mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione; 
     m) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) trattamento 
        all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno
        partecipa attivamente ad una reazione chimica  realizzata  ad
        una pressione  superiore  a  20  bar  e  ad  una  temperatura
        superiore a 250(gradi)C in presenza di un catalizzatore.  Non
        sono invece considerati trattamenti specifici  i  trattamenti
        di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 
     n) (solo per gli oli combustibili della voce ex 2710) 
        distillazione atmosferica, purche' tali  prodotti  distillino
        in volume, comprese le perdite, meno di  30%  a  300(gradi)C,
        secondo il metodo ASTM D 86; 
     o) (solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli 
        combustibili della voce  ex  2710)  voltolizzazione  ad  alta
        frequenza. 
6.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902  e
     ex  3403,  le  operazioni  semplici  quali   la   pulitura,   la
     decantazione,  la   desalificazione,   la   disidratazione,   il
     filtraggio, la colorazione, la marcatura,  l'ottenimento  di  un
     tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi,
     qualsiasi combinazione di  queste  operazioni  o  di  operazioni
     analoghe non conferiscono l'origine.