(Protocollo n. 4 - art. 5)
                             Articolo 5 
          Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 i prodotti che non  sono
interamente ottenuti nella Comunita' o in  Israele  sono  considerati
ivi sufficientemente lavorati o trasformati quando  sono  soddisfatte
le condizioni  enunciate  nell'elenco  di  cui  all'Allegato  II,  in
combinazione con le note dell'Allegato I. 
Dette condizioni stabiliscono, per tutti  i  prodotti  contemplati  o
meno dall'Accordo, la lavorazione  o  la  trasformazione  alla  quale
devono essere sottoposti i materiali non  originari  impiegati  nella
fabbricazione  di  detti  prodotti,  e  si  applicano  solo  a  detti
materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha  acquisito
il carattere  originario  poiche'  soddisfa  le  condizioni  indicate
nell'elenco per detto prodotto e' impiegato nella fabbricazione di un
altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso  e'
incorporato non gli si applicano, e non sono presi in  considerazione
i materiali non originari che possono essere  stati  impiegati  nella
sua fabbricazione. 
2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 4,
i materiali non originari che, conformemente alle condizioni indicate
nell'elenco per un dato prodotto,  non  dovrebbero  essere  impiegati
nella  fabbricazione  di  detto  prodotto  possono  tuttavia   essere
utilizzati a condizione che: 
a) il loro valore complessivo non superi il  10%  del  prezzo  franco
fabbrica del prodotto; 
b) laddove nell'elenco sono indicate una o piu'  percentuali  per  il
valore massimo dei materiali non  originari,  dette  percentuali  non
vengano superate a seguito dell'applicazione del presente paragrafo. 
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti dei  capitoli  50-63
del Sistema armonizzato. 
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo l'articolo 6.