(Protocollo n. 4 - art. 6)
                             Articolo 6 
      Operazioni di lavorazione o trasformazione insufficienti 
1.  Le  seguenti  lavorazioni  o  trasformazioni   sono   considerate
insufficienti a conferire il  carattere  di  prodotto  originario,  a
prescindere dal fatto che siano soddisfatti o meno i requisiti di cui
all'articolo 5: 
a) le manipolazioni destinate ad  assicurare  la  conservazione  come
   tali  delle  merci  durante  il  loro  trasporto  e  magazzinaggio
   (ventilazione,    spanditura,    essiccazione,     refrigerazione,
   immersione in acqua  salata,  solforata  o  addizionata  di  altre
   sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); 
b) le  semplici  operazioni  di  spolveratura,  vagliatura,  cernita,
   selezione,   classificazione,   assortimento   (ivi   inclusa   la
   composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione
   in pezzi; 
c) (i) il cambiamento  di  imballaggi,  nonche'  le  divisioni  e  le
        riunioni di colli; 
   (ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, 
        sacchi,  nonche'  la  semplice  sistemazione  in  astucci   e
        scatole,  o  su  tavolette,  ecc.,  e  ogni  altra   semplice
        operazione di condizionamento; 
d) l'apposizione sui  prodotti  o  sui  loro  imballaggi  di  marchi,
   etichette o altri segni distintivi similari; 
e) la semplice miscela di prodotti anche di  specie  diverse,  quando
   uno o piu' componenti della miscela non rispondano alle condizioni
   fissate nel  presente  protocollo  per  poter  essere  considerati
   originari della Comunita' o di Israele; 
f) la semplice riunione di parti allo scopo di  formare  un  prodotto
   completo; 
g) il cumulo di due o piu' operazioni indicate nelle lettere da a)  a
   f); 
h) la macellazione degli animali.