(Protocollo n. 5 - art. 1)
                           PROTOCOLLO N. 5 
                  RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA 
         TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE 
                             Articolo 1 
                             Definizioni 
Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni: 
a) "legislazione doganale": le disposizioni adottate dalle Parti  che
   disciplinano l'importazione,  l'esportazione,  il  transito  delle
   merci, nonche' l'assoggettamento  delle  stesse  a  una  qualsiasi
   altra  procedura  doganale,  comprese  le   misure   di   divieto,
   restrizione e controllo; 
b) "dazi doganali": tutti i  dazi,  le  tasse,  commissioni  o  altre
   imposte  richieste  e  riscosse  nei  territori  delle  Parti,  in
   applicazione della  legislazione  doganale,  escluse  tuttavia  le
   commissioni   e   le   imposte   il   cui   importo   si    limita
   approssimativamente al costo dei servizi resi; 
c) "autorita'  richiedente":  l'autorita'  amministrativa  competente
   all'uopo designata da una  Parte,  che  presenta  una  domanda  di
   assistenza in materia doganale; 
d) "autorita' interpellata":  l'autorita'  amministrativa  competente
   all'uopo designata  da  una  Parte,  che  riceve  una  domanda  di
   assistenza doganale; 
e) "dati a carattere personale": qualsiasi  informazione  relativa  a
   una persona fisica identificata o identificabile.