PROTOCOLLO N. 5 RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni: a) "legislazione doganale": le disposizioni adottate dalle Parti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo; b) "dazi doganali": tutti i dazi, le tasse, commissioni o altre imposte richieste e riscosse nei territori delle Parti, in applicazione della legislazione doganale, escluse tuttavia le commissioni e le imposte il cui importo si limita approssimativamente al costo dei servizi resi; c) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale; d) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che riceve una domanda di assistenza doganale; e) "dati a carattere personale": qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile.