Articolo 10 Obbligo di osservare la riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, in applicazione del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dall'obbligo del segreto professionale e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili in materia nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie. 2. La comunicazione di dati a carattere personale puo' avvenire unicamente se il livello di tutela delle persone previsto dalla legislazione delle Parti e' equivalente. Le Parti devono quantomeno garantire un livello di tutela basato sui principi della Convenzione n. 108 del 28 gennaio 1981 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale.