(Protocollo n. 5 - art. 10)
                             Articolo 10 
                Obbligo di osservare la riservatezza 
1.  Tutte  le  informazioni  comunicate,  in  qualsiasi   forma,   in
applicazione del presente protocollo sono di natura  riservata.  Esse
sono coperte dall'obbligo del segreto professionale e  sono  tutelate
dalle rispettive leggi applicabili in materia  nel  territorio  della
Parte che le ha ricevute  e  dalle  corrispondenti  disposizioni  cui
debbono conformarsi le autorita' comunitarie. 
2. La comunicazione di  dati  a  carattere  personale  puo'  avvenire
unicamente se il livello  di  tutela  delle  persone  previsto  dalla
legislazione delle Parti e' equivalente. Le Parti  devono  quantomeno
garantire un livello di tutela basato sui principi della  Convenzione
n. 108 del 28 gennaio 1981 del Consiglio  d'Europa  sulla  protezione
delle persone  rispetto  al  trattamento  automatizzato  di  dati  di
carattere personale.