(Protocollo n. 5 - art. 11)
                             Articolo 11 
                       Uso delle informazioni 
1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate  solo  ai  fini
del presente protocollo; le Parti possono utilizzarle per altri  fini
solo previo consenso scritto dell'autorita' amministrativa che le  ha
fornite e dette informazioni sono soggette  a  tutte  le  restrizioni
stabilite da detta autorita'. 
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso di informazioni
in procedimenti giudiziari o amministrativi promossi a seguito  della
mancata osservanza della legislazione doganale. 
3.  Nei  loro   documenti   probatori,   nelle   loro   relazioni   e
testimonianze,  nonche'  nei  procedimenti  e  nelle  azioni   penali
promossi  dinanzi  agli  organi  giurisdizionali,  le  Parti  possono
utilizzare  come  prova  le  informazioni  ottenute  e  i   documenti
consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.