(Protocollo n. 5 - art. 12)
                             Articolo 12 
                         Esperti e testimoni 
1. Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato
a comparire, nei limiti stabiliti  nell'autorizzazione  concessa,  in
qualita'  di  esperto  o  testimone  in  procedimenti  giudiziari   o
amministrativi riguardanti le materie di cui al  presente  protocollo
nella giurisdizione dell'altra Parte e  produrre  oggetti,  documenti
ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. 
Nella richiesta di comparizione deve essere  specificamente  indicato
su quale argomento e a quale titolo il funzionario sara' interrogato.