Articolo 12 Esperti e testimoni 1. Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sara' interrogato.