(Protocollo n. 5 - art. 13)
                             Articolo 13 
                         Spese di assistenza 
Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste  di  rimborso
delle  spese  sostenute  in  virtu'  dell'applicazione  del  presente
protocollo, escluse, se del caso, le spese  per  esperti,  testimoni,
interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.