Articolo 14 Esecuzione 1. L'applicazione del presente protocollo e' affidata alle autorita' doganali nazionali di Israele, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee e, se del caso, alle autorita' doganali degli Stati membri dell'Unione europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in vigore in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengono necessarie. 2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalita' di applicazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.