(Protocollo n. 5 - art. 14)
                             Articolo 14 
                             Esecuzione 
1. L'applicazione del presente protocollo e' affidata alle  autorita'
doganali nazionali di Israele, da una parte, e ai competenti  servizi
della Commissione delle  Comunita'  europee  e,  se  del  caso,  alle
autorita'  doganali   degli   Stati   membri   dell'Unione   europea,
dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle
disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto  delle
norme in vigore in materia  di  protezione  dei  dati.  Essi  possono
raccomandare agli organismi  competenti  le  modifiche  del  presente
protocollo che ritengono necessarie. 
2. Le Parti si consultano e si tengono  reciprocamente  informate  in
merito alle modalita' di  applicazione  adottate  conformemente  alle
disposizioni del presente protocollo.