(Protocollo n. 5 - art. 2)
                             Articolo 2 
                       Ambito di applicazione 
1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano  assistenza
reciproca  nei  modi  e  alle  condizioni  specificati  nel  presente
protocollo per garantire la corretta applicazione della  legislazione
doganale, in particolare attraverso la prevenzione,  l'individuazione
e l'investigazione delle operazioni contrarie a detta legislazione. 
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente  protocollo
si applica ad ogni autorita' amministrativa  delle  Parti  competente
per l'applicazione dello stesso. Essa non  pregiudica  le  norme  che
disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, ne'  copre  le
informazioni  ottenute  grazie  a  poteri  esercitati  su   richiesta
dell'autorita' giudiziaria, salvo accordo di detta autorita'.