(Protocollo n. 5 - art. 3)
                             Articolo 3 
                       Assistenza su richiesta 
1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le
fornisce   tutte   le   informazioni   pertinenti   che    consentono
all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della
legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti  le
operazioni registrate o programmate che  violino  o  possano  violare
detta legislazione. 
2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le
comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono
state  regolarmente  importate  nel  territorio   dell'altra   Parte,
precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 
3. Su domanda dell'autorita'  richiedente,  l'autorita'  interpellata
adotta le misure necessarie affinche' siano sottoposti a sorveglianza
particolare: 
a) le persone fisiche o giuridiche in merito  alle  quali  sussistano
   fondati motivi di ritenere che  effettuino  o  abbiano  effettuato
   operazioni contrarie alla legislazione doganale; 
b) i luoghi  dove  partite  di  merci  sono  state  immagazzinate  in
   condizioni  tali  da  fare  ragionevolmente  supporre  che   siano
   destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; 
c) i  movimenti  di  merci  per  i  quali  sia  stata  segnalata   la
   possibilita'  che  diano  luogo  a   operazioni   contrarie   alla
   legislazione doganale; 
 
d) i mezzi di trasporto  per  i  quali  vi  sono  fondati  motivi  di
ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati  per
effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.