Articolo 3 Assistenza su richiesta 1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione. 2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state regolarmente importate nel territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata adotta le misure necessarie affinche' siano sottoposti a sorveglianza particolare: a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale; b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilita' che diano luogo a operazioni contrarie alla legislazione doganale; d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.