(Protocollo n. 5 - art. 4)
                             Articolo 4 
                        Assistenza spontanea 
Le Parti si  prestano  assistenza  reciproca,  in  conformita'  delle
rispettive leggi, norme e altri  strumenti  giuridici  e  qualora  lo
considerino   necessario   per   la   corretta   applicazione   della
legislazione doganale, in particolare  quando  ricevono  informazioni
riguardanti: 
- operazioni  che  sono  o  che  esse  ritengono  contrarie  a   tale
  legislazione e che possono interessare altre Parti; 
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; 
- merci  note  per  essere  soggette  a  operazioni  contrarie   alla
  legislazione doganale.