Articolo 4 Assistenza spontanea Le Parti si prestano assistenza reciproca, in conformita' delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare quando ricevono informazioni riguardanti: - operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare altre Parti; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale.