(Protocollo n. 5 - art. 6)
                             Articolo 6 
            Forma e contenuto delle domande di assistenza 
1.  Le  domande  formulate  a  norma  del  presente  protocollo  sono
presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti  necessari
per  permettere  di  dare  loro  risposta.  Qualora  l'urgenza  della
situazione lo richieda, possono essere  accettate  domande  orali  le
quali,  tuttavia,  devono  essere   immediatamente   confermate   per
iscritto. 
2. Le domande presentate  a  norma  del  paragrafo  1  contengono  le
seguenti informazioni: 
a) l'autorita' richiedente che presenta la domanda; 
b) le misure di cui si chiede l'adozione; 
c) l'oggetto e il morivo della domanda; 
d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione; 
e) ragguagli il piu' possibile esatti  ed  esaurienti  sulle  persone
   fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; 
f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte,  salvo  per  i
   casi di cui all'articolo 5. 
3.  Le  domande  sono  presentate  in  una  delle  lingue   ufficiali
dell'autorita' interpellata o in  una  lingua  concordata  con  detta
autorita'. 
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali  stabiliti  se  ne
puo' richiedere la correzione o il  completamento;  tuttavia  possono
essere disposte misure cautelative.