(Protocollo n. 5 - art. 7)
                             Articolo 7 
                      Adempimento delle domande 
1. Per soddisfare le domande di assistenza  l'autorita'  interpellata
o, qualora quest'ultima non possa procedere direttamente, il servizio
amministrativo al quale detta autorita' ha indirizzato la  richiesta,
procede,  nell'ambito  delle   sue   competenze   e   delle   risorse
disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda  di  altre
autorita' della stessa Parte, fornendo le informazioni  gia'  in  suo
possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. 
2.  Le  domande  di  assistenza  sono  adempiute  conformemente  alle
disposizioni  legislative,  regolamentari  e  agli  altri   strumenti
giuridici della Parte interpellata. 
3. I funzionari della Parte  richiedente  autorizzati  a  investigare
sulle  violazioni  della  legislazione  doganale  possono,  in   casi
particolari  e  d'intesa  con  la  Parte  interpellata,  presenziare,
rispettivamente nella Comunita' o in Israele,  alle  indagini  svolte
dai funzionari della Comunita' o di Israele relative a violazioni che
interessano la Parte richiedente e  possono  chiedere  che  la  Parte
interpellata esamini i libri, registri  e  altri  documenti  o  altri
supporti di dati pertinenti e ne  fornisca  delle  copie  o  fornisca
eventuali informazioni relative alla violazione.