Articolo 7 Adempimento delle domande 1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata o, qualora quest'ultima non possa procedere direttamente, il servizio amministrativo al quale detta autorita' ha indirizzato la richiesta, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte, fornendo le informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. 2. Le domande di assistenza sono adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte interpellata. 3. I funzionari della Parte richiedente autorizzati a investigare sulle violazioni della legislazione doganale possono, in casi particolari e d'intesa con la Parte interpellata, presenziare, rispettivamente nella Comunita' o in Israele, alle indagini svolte dai funzionari della Comunita' o di Israele relative a violazioni che interessano la Parte richiedente e possono chiedere che la Parte interpellata esamini i libri, registri e altri documenti o altri supporti di dati pertinenti e ne fornisca delle copie o fornisca eventuali informazioni relative alla violazione.