(Protocollo n. 5 - art. 8)
                             Articolo 8 
        Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 
1. L'autorita'  interpellata  comunica  i  risultati  delle  indagini
all'autorita' richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate
di documenti, relazioni e simili. 
2. La consegna dei documenti  di  cui  al  paragrafo  1  puo'  essere
sostituita dalla fornitura di informazioni computerizzate prodotte in
qualsiasi forma per gli stessi fini.