(Protocollo n. 5 - art. 9)
                             Articolo 9 
             Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza 
1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza,  come  disposto
nel presente protocollo, qualora cio': 
a) possa pregiudicare la sovranita' di Israele o di uno Stato  membro
   della Comunita' richiesto di  prestare  assistenza  ai  sensi  del
   presente protocollo; o 
b) possa  pregiudicare  l'ordine  pubblico,  la  sicurezza  o   altri
   interessi essenziali; o 
c) implichi normative sui cambi o sulle imposte diverse  dalle  norme
   relative ai dazi doganali; o 
d) implichi una violazione di un segreto industriale,  commerciale  o
   professionale. 
2. Se l'autorita' richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe
in grado di  fornire  se  le  venisse  richiesto,  fa  presente  tale
circostanza nella sua domanda.  In  tal  caso,  spetta  all'autorita'
interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 
3. Se l'assistenza e' interrotta o rifiutata, la decisione e  le  sue
motivazioni devono  essere  notificate  senza  indugio  all'autorita'
richiedente.