(Atto finale)
                             ATTO FINALE 
I plenipotenziari: 
del REGNO DEL BELGIO, 
del REGNO DI DANIMARCA, 
della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, 
della REPUBBLICA ELLENICA, 
del REGNO DI SPAGNA, 
della REPUBBLICA FRANCESE, 
dell'IRLANDA, 
della REPUBBLICA ITALIANA, 
del GRANDUCATO Del LUSSEMBURGO, 
del REGNO DEI PAESI BASSI, 
della REPUBBLICA D'AUSTRIA, 
della REPUBBLICA PORTOGHESE, 
della REPUBBLICA DI FINLANDIA, 
del REGNO DI SVEZIA, 
del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, 
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita'  europea  e
del trattato che  istituisce  la  Comunita'  europea  del  carbone  e
dell'acciaio, 
qui di seguito denominati "Stati membri", e 
della COMUNITA' EUROPEA e  della  COMUNITA'  EUROPEA  DEL  CARBONE  E
DELL'ACCIAIO, 
qui di seguito denominate "Comunita'", 
                                                      da una parte, e 
il plenipotenziario dello STATO DI ISRAELE, qui di seguito denominato
"Israele", 
                                                          dall'altra, 
riuniti a Bruxelles, il  venti  novembre  millenovecentonovantacinque
per   la   firma   dell'accordo   euromediterraneo   che   istituisce
un'associazione tra le Comunita' europee e i loro  Stati  membri,  da
una  parte  e  lo  Stato  di  Israele,  dall'altra,  qui  di  seguito
denominato  "accordo  euromediterraneo",  hanno  adottato   i   testi
elencati in appresso: 
l'accordo euromediterraneo,  i  suoi  allegati,  nonche'  i  seguenti
protocolli: 
PROTOCOLLO N. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella
                Comunita' di prodotti agricoli originali di Israele, 
PROTOCOLLO N. 2 relativo al regime applicabile all'importazione in 
                         Israele di prodotti agricoli originari della 
                Comunita', 
PROTOCOLLO N. 3 relativo alle questioni fitosanitarie, 
PROTOCOLLO N. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti 
                               originari" e ai metodi di cooperazione 
                amministrativa, 
PROTOCOLLO N. 5 relativo all'assistenza reciproca  tra  le  autorita'
                amministrative in materia doganale. 
I plenipotenziari degli Stati membri e della  Comunita',  nonche'  il
plenipotenziario  di  Israele   hanno   adottato   il   testo   delle
dichiarazioni comuni elencate in appresso  ed  allegate  al  presente
atto finale: 
Dichiarazione comune relativa all'articolo 2 dell'accordo. 
Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'accordo. 
Dichiarazione   comune   relativa   all'articolo   6,   paragrafo   2
dell'accordo. 
Dichiarazione   comune   relativa   all'articolo   9,   paragrafo   2
dell'accordo. 
Dichiarazione comune relativa  all'articolo  39  e  all'allegato  VII
dell'accordo. 
Dichiarazione comune relativa al titolo VI dell'accordo. 
Dichiarazione comune relativa all'articolo 44 dell'accordo. 
Dichiarazione comune sulla cooperazione decentrata. 
Dichiarazione comune relativa all'articolo 68 dell'accordo. 
Dichiarazione comune relativa all'articolo 74 dell'accordo. 
Dichiarazione comune relativa all'articolo 75 dell'accordo. 
Dichiarazione comune sugli appalti pubblici. 
Dichiarazione comune sulle questioni veterinarie. 
Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 4 dell'accordo. 
Dichiarazione comune relativa all'applicazione anticipata. 
I  plenipotenziari  degli  Stati  membri  e  della  Comunita'  e   il
plenipotenziario di Israele hanno inoltre  preso  atto  dei  seguenti
scambi di lettere allegati al presente atto finale: 
Accordo in forma di scambio di lettere sulle questioni bilaterali  in
sospeso. 
Accordo in forma di scambio di lettere relativo al  Protocollo  n.  1
per quanto riguarda  le  importazioni  nella  Comunita'  di  fiori  e
boccioli di fiori recisi, freschi, di  cui  alla  sottovoce  06.03.10
della Tariffa doganale comune. 
Accordo in forma di  scambio  di  lettere  relativo  all'applicazione
degli accordi dell'Uruguay Round. 
Il  plenipotenziario  di  Israele  ha  preso  atto   delle   seguenti
dichiarazioni della Comunita'  europea,  allegate  al  presente  atto
finale: 
Dichiarazione relativa all'articolo 28 sull'adeguamento  delle  norme
sull'origine. 
Dichiarazione relativa all'articolo 28 sul cumulo dell'origine. 
Dichiarazione relativa all'articolo 36. 
Dichiarazione relativa al titolo VI sulla cooperazione economica. 
I plenipotenziari degli Stati membri e della  Comunita'  hanno  preso
atto della seguente dichiarazione di Israele,  allegata  al  presente
atto finale: 
Dichiarazione relativa all'articolo 65 dell'accordo.