ATTO FINALE I plenipotenziari: del REGNO DEL BELGIO, del REGNO DI DANIMARCA, della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, della REPUBBLICA ELLENICA, del REGNO DI SPAGNA, della REPUBBLICA FRANCESE, dell'IRLANDA, della REPUBBLICA ITALIANA, del GRANDUCATO Del LUSSEMBURGO, del REGNO DEI PAESI BASSI, della REPUBBLICA D'AUSTRIA, della REPUBBLICA PORTOGHESE, della REPUBBLICA DI FINLANDIA, del REGNO DI SVEZIA, del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, qui di seguito denominati "Stati membri", e della COMUNITA' EUROPEA e della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, qui di seguito denominate "Comunita'", da una parte, e il plenipotenziario dello STATO DI ISRAELE, qui di seguito denominato "Israele", dall'altra, riuniti a Bruxelles, il venti novembre millenovecentonovantacinque per la firma dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte e lo Stato di Israele, dall'altra, qui di seguito denominato "accordo euromediterraneo", hanno adottato i testi elencati in appresso: l'accordo euromediterraneo, i suoi allegati, nonche' i seguenti protocolli: PROTOCOLLO N. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunita' di prodotti agricoli originali di Israele, PROTOCOLLO N. 2 relativo al regime applicabile all'importazione in Israele di prodotti agricoli originari della Comunita', PROTOCOLLO N. 3 relativo alle questioni fitosanitarie, PROTOCOLLO N. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, PROTOCOLLO N. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale. I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita', nonche' il plenipotenziario di Israele hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale: Dichiarazione comune relativa all'articolo 2 dell'accordo. Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'accordo. Dichiarazione comune relativa all'articolo 6, paragrafo 2 dell'accordo. Dichiarazione comune relativa all'articolo 9, paragrafo 2 dell'accordo. Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 e all'allegato VII dell'accordo. Dichiarazione comune relativa al titolo VI dell'accordo. Dichiarazione comune relativa all'articolo 44 dell'accordo. Dichiarazione comune sulla cooperazione decentrata. Dichiarazione comune relativa all'articolo 68 dell'accordo. Dichiarazione comune relativa all'articolo 74 dell'accordo. Dichiarazione comune relativa all'articolo 75 dell'accordo. Dichiarazione comune sugli appalti pubblici. Dichiarazione comune sulle questioni veterinarie. Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 4 dell'accordo. Dichiarazione comune relativa all'applicazione anticipata. I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e il plenipotenziario di Israele hanno inoltre preso atto dei seguenti scambi di lettere allegati al presente atto finale: Accordo in forma di scambio di lettere sulle questioni bilaterali in sospeso. Accordo in forma di scambio di lettere relativo al Protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunita' di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 06.03.10 della Tariffa doganale comune. Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione degli accordi dell'Uruguay Round. Il plenipotenziario di Israele ha preso atto delle seguenti dichiarazioni della Comunita' europea, allegate al presente atto finale: Dichiarazione relativa all'articolo 28 sull'adeguamento delle norme sull'origine. Dichiarazione relativa all'articolo 28 sul cumulo dell'origine. Dichiarazione relativa all'articolo 36. Dichiarazione relativa al titolo VI sulla cooperazione economica. I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' hanno preso atto della seguente dichiarazione di Israele, allegata al presente atto finale: Dichiarazione relativa all'articolo 65 dell'accordo.