(Atto finale-Dichiarazioni)
                        DICHIARAZIONI COMUNI 
            DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 2 
Le Parti ribadiscono  l'importanza  che  annettono  al  rispetto  dei
diritti umani nei termini previsti dalla Carta delle  Nazioni  Unite,
ivi compresa la lotta  contro  la  xenofobia,  l'antisemitismo  e  il
razzismo. 
 
            DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 
Si puo'  concordare  l'opportunita'  che  si  svolgano  riunioni  tra
esperti in specifici settori. 
 
      DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 
Nel  caso  di  modifiche  della  nomenclatura   utilizzata   per   la
classificazione  dei  prodotti  agricoli  o  di   prodotti   agricoli
trasformati non figuranti nell'allegato II, le  Parti  convengono  di
avviare consultazioni per  concordare  gli  adeguamenti  che  possano
risultare necessari per mantenere le concessioni esistenti. 
 
      DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2 
Al  fine  di  assicurare  la  corretta  applicazione  della  notifica
preventiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2,  Israele  trasmettera'
alla Commissione, entro un termine opportuno prima dell'adozione,  in
via informale e riservata, gli  elementi  del  calcolo  dell'elemento
agricolo da applicare. La Commissione informera'  Israele  della  sua
valutazione entro il termine di 10 giorni lavorativi. 
 
  DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 39 E ALL'ALLEGATO VII 
Ai  fini  del  presente   accordo,   la   proprieta'   intellettuale,
industriale  e  commerciale  comprende,  in  particolare,  i  diritti
d'autore,  ivi  compresi  i  diritti   d'autore   per   i   programmi
informatici,  e  di  diritti  connessi,   i   brevetti,   i   disegni
industriali,   le   indicazioni   geografiche,   ivi   comprese    le
denominazioni d'origine, i marchi di fabbrica e i marchi  relativi  a
servizi, le topografie di circuiti integrati, nonche'  la  protezione
contro la  concorrenza  sleale  di  cui  all'articolo  10  bis  della
convenzione di Parigi per  la  tutela  della  proprieta'  industriale
(Atto di Stoccolma del 1967) e la tutela delle informazioni riservate
sul "know-how". 
Resta inteso che nella  traduzione  in  lingua  ebraica  dell'accordo
l'espressione "proprieta' intellettuale, industriale  e  commerciale"
sara' tradotta con l'espressione ebraica corrispondente a "proprieta'
intellettuale". 
 
             DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL TITOLO VI 
Ciascuna delle Parti dovra' sostenere i costi  finanziari  della  sua
quota di partecipazione alle attivita' intraprese nel contesto  della
cooperazione economica, da decidersi caso per caso. 
 
            DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 44 
Le Parti ribadiscono il loro impegno per quanto riguarda il  processo
di pace in Medio Oriente e la  loro  convinzione  che  la  pace  vada
consolidata attraverso la cooperazione  regionale.  La  Comunita'  e'
disposta a sostenere progetti di  sviluppo  congiunti  presentati  da
Israele e  dagli  Stati  confinanti,  nel  rispetto  delle  procedure
tecniche e di bilancio della Comunita'. 
 
     DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA 
Le Parti riaffermano  l'importanza  che  annettono  ai  programmi  di
cooperazione decentrati quale strumento per promuovere gli scambi  di
esperienze e il  trasferimento  di  conoscenza  specialistiche  nella
regione mediterranea e tra la Comunita'  europea  e  i  suoi  partner
mediterranei. 
 
            DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 68 
Il regolamento interno del Consiglio di  associazione  prevedera'  la
possibilita' di adottare decisioni tramite procedura scritta. 
 
            DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 74 
Le Parti prendono atto che il  Comitato  economico  e  sociale  della
Comunita' e il Consiglio  economico  e  sociale  di  Israele  possono
intensificare le loro relazioni  attraverso  un  dialogo  a  scadenze
annuali e la reciproca collaborazione. 
 
            DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 75 
Quando si applica la procedura di arbitrato, le Parti si sforzano  di
garantire che il Consiglio di associazione designi il  terzo  arbitro
entro due mesi dalla designazione del secondo. 
 
             DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI APPALTI PUBBLICI 
Le Parti avvieranno negoziati formali in svariati settori per  aprire
i rispettivi mercati degli appalti pubblici piu' di quanto  e'  stato
reciprocamente convenuto ai sensi dell'accordo sugli appalti pubblici
concluso nell'ambito dell'OMC, in appresso denominato AAP. I suddetti
negoziati dovrebbero  essere  avviati  in  tempo  per  poter  trovare
un'inte- sa prima del termine del 1995. 
Le Parti convengono che i suddetti negoziati copriranno, tra l'altro,
gli appalti di: 
- beni, opere  e  servizi  di  entita'  operanti  nei  settori  delle
  telecomunicazioni e dei trasporti urbani (fatta eccezione  per  gli
  autobus); 
- servizi acquistati da entita' contemplate dall'AAP, per ampliare  i
  reciproci  impegni  previsti  dall'allegato  4   dell'Appendice   I
  dell'AAP. 
Le Parti si impegnano ad astenersi dall'introdurre  ulteriori  misure
discriminatorie nei confronti  dei  fornitori  dell'altra  Parte  nei
settori delle  apparecchiature  mediche  ed  elettriche  pesanti,  in
aggiunta alle disposizioni gia' concordate nell'AAP e cercano di  non
introdurre misure discriminatorie  che  distorcano  l'apertura  degli
appalti. 
Le Parti riesaminano periodicamente l'applicazione del  loro  accordo
sugli appalti pubblici al fine di portare avanti negoziati  volti  ad
un ampliamento dei settori reciprocamente contemplati. 
Le Parti inoltre  sosterranno  attivamente  la  liberalizzazione  dei
mercati dei servizi di telecomunicazione e parteciperanno  al  gruppo
dei negoziati multilaterali sulle telecomunicazioni di base del GATS. 
 
          DICHIARAZIONE COMUNE SULLE QUESTIONI VETERINARIE 
Le Parti cercheranno  di  applicare  le  loro  norme  in  materia  di
questioni veterinarie in modo non discriminatorio  e  cercheranno  di
non introdurre nuove  misure  che  abbiano  l'effetto  di  ostacolare
indebitamente gli scambi. 
 
          DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PROTOCOLLO N. 4 
La Comunita' e Israele convengono che le lavorazioni o trasformazioni
eseguite al di fuori delle Parti avvengano attraverso il sistema  del
perfezionamento passivo o con un sistema analogo. 
 
      DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE ANTICIPATA 
Le Parti esprimono la loro intenzione di  procedere  all'applicazione
anticipata delle disposizioni  del  presente  accordo  relative  agli
scambi e alla cooperazione doganale attraverso un accordo  interinale
che entrera' in vigore, se possibile, il 1° gennaio 1996.