DICHIARAZIONI COMUNI DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 2 Le Parti ribadiscono l'importanza che annettono al rispetto dei diritti umani nei termini previsti dalla Carta delle Nazioni Unite, ivi compresa la lotta contro la xenofobia, l'antisemitismo e il razzismo. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 Si puo' concordare l'opportunita' che si svolgano riunioni tra esperti in specifici settori. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 Nel caso di modifiche della nomenclatura utilizzata per la classificazione dei prodotti agricoli o di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II, le Parti convengono di avviare consultazioni per concordare gli adeguamenti che possano risultare necessari per mantenere le concessioni esistenti. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2 Al fine di assicurare la corretta applicazione della notifica preventiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2, Israele trasmettera' alla Commissione, entro un termine opportuno prima dell'adozione, in via informale e riservata, gli elementi del calcolo dell'elemento agricolo da applicare. La Commissione informera' Israele della sua valutazione entro il termine di 10 giorni lavorativi. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 39 E ALL'ALLEGATO VII Ai fini del presente accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e di diritti connessi, i brevetti, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi di fabbrica e i marchi relativi a servizi, le topografie di circuiti integrati, nonche' la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprieta' industriale (Atto di Stoccolma del 1967) e la tutela delle informazioni riservate sul "know-how". Resta inteso che nella traduzione in lingua ebraica dell'accordo l'espressione "proprieta' intellettuale, industriale e commerciale" sara' tradotta con l'espressione ebraica corrispondente a "proprieta' intellettuale". DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL TITOLO VI Ciascuna delle Parti dovra' sostenere i costi finanziari della sua quota di partecipazione alle attivita' intraprese nel contesto della cooperazione economica, da decidersi caso per caso. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 44 Le Parti ribadiscono il loro impegno per quanto riguarda il processo di pace in Medio Oriente e la loro convinzione che la pace vada consolidata attraverso la cooperazione regionale. La Comunita' e' disposta a sostenere progetti di sviluppo congiunti presentati da Israele e dagli Stati confinanti, nel rispetto delle procedure tecniche e di bilancio della Comunita'. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA Le Parti riaffermano l'importanza che annettono ai programmi di cooperazione decentrati quale strumento per promuovere gli scambi di esperienze e il trasferimento di conoscenza specialistiche nella regione mediterranea e tra la Comunita' europea e i suoi partner mediterranei. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 68 Il regolamento interno del Consiglio di associazione prevedera' la possibilita' di adottare decisioni tramite procedura scritta. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 74 Le Parti prendono atto che il Comitato economico e sociale della Comunita' e il Consiglio economico e sociale di Israele possono intensificare le loro relazioni attraverso un dialogo a scadenze annuali e la reciproca collaborazione. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 75 Quando si applica la procedura di arbitrato, le Parti si sforzano di garantire che il Consiglio di associazione designi il terzo arbitro entro due mesi dalla designazione del secondo. DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI APPALTI PUBBLICI Le Parti avvieranno negoziati formali in svariati settori per aprire i rispettivi mercati degli appalti pubblici piu' di quanto e' stato reciprocamente convenuto ai sensi dell'accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'OMC, in appresso denominato AAP. I suddetti negoziati dovrebbero essere avviati in tempo per poter trovare un'inte- sa prima del termine del 1995. Le Parti convengono che i suddetti negoziati copriranno, tra l'altro, gli appalti di: - beni, opere e servizi di entita' operanti nei settori delle telecomunicazioni e dei trasporti urbani (fatta eccezione per gli autobus); - servizi acquistati da entita' contemplate dall'AAP, per ampliare i reciproci impegni previsti dall'allegato 4 dell'Appendice I dell'AAP. Le Parti si impegnano ad astenersi dall'introdurre ulteriori misure discriminatorie nei confronti dei fornitori dell'altra Parte nei settori delle apparecchiature mediche ed elettriche pesanti, in aggiunta alle disposizioni gia' concordate nell'AAP e cercano di non introdurre misure discriminatorie che distorcano l'apertura degli appalti. Le Parti riesaminano periodicamente l'applicazione del loro accordo sugli appalti pubblici al fine di portare avanti negoziati volti ad un ampliamento dei settori reciprocamente contemplati. Le Parti inoltre sosterranno attivamente la liberalizzazione dei mercati dei servizi di telecomunicazione e parteciperanno al gruppo dei negoziati multilaterali sulle telecomunicazioni di base del GATS. DICHIARAZIONE COMUNE SULLE QUESTIONI VETERINARIE Le Parti cercheranno di applicare le loro norme in materia di questioni veterinarie in modo non discriminatorio e cercheranno di non introdurre nuove misure che abbiano l'effetto di ostacolare indebitamente gli scambi. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PROTOCOLLO N. 4 La Comunita' e Israele convengono che le lavorazioni o trasformazioni eseguite al di fuori delle Parti avvengano attraverso il sistema del perfezionamento passivo o con un sistema analogo. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE ANTICIPATA Le Parti esprimono la loro intenzione di procedere all'applicazione anticipata delle disposizioni del presente accordo relative agli scambi e alla cooperazione doganale attraverso un accordo interinale che entrera' in vigore, se possibile, il 1° gennaio 1996.