(Atto finale-Scambio di lettere)
                          ACCORDO IN FORMA 
                        DI SCAMBIO DI LETTERE 
                     TRA LA COMUNITA' E ISRAELE 
                SULLE QUESTIONI BILATERALI IN SOSPESO 
A. Lettera della Comunita' 
Signor , 
La  Comunita'  e  Israele  prendono   atto   dell'accordo   raggiunto
sull'introduzione di una soluzione accettabile per tutte le questioni
bilaterali ancora in sospeso relative  all'applicazione  dell'accordo
di cooperazione del 1975. 
La prego di confermarmi se il Suo  governo  e'  d'accordo  su  quanto
precede. 
Voglia accogliere, Signor , i sensi della mia alta considerazione. 
                             A nome del Consiglio dell'Unione europea 
B. Lettera di Israele 
Signor , 
mi pregio comunicarLe  di  aver  ricevuto  la  Sua  lettera  in  data
odierna, cosi' redatta: 
"La  Comunita'  e  Israele  prendono  atto   dell'accordo   raggiunto
sull'introduzione di una soluzione accettabile per tutte le questioni
bilaterali ancora in sospeso relative  all'applicazione  dell'accordo
di cooperazione del 1975. 
La prego di confermarmi se il Suo  governo  e'  d'accordo  su  quanto
precede". 
Mi pregio confermarLe che il mio Governo e' d'accordo  sul  contenuto
di tale lettera. 
Voglia accogliere, Signor , i sensi della mia alta considerazione. 
                                            Per il Governo di Israele 
 
                          ACCORDO IN FORMA 
                        DI SCAMBIO DI LETTERE 
                     TRA LA COMUNITA' E ISRAELE 
                     RELATIVO AL PROTOCOLLO N. 1 
         PER QUANTO RIGUARDA LE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA' 
            DI FIORI E BOCCIOLI DI FIORI RECISI, FRESCHI, 
                    DI CUI ALLA SOTTOVOCE 0603 10 
                    DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE 
A. Lettera della Comunita' 
Signor , 
tra la Comunita' e Israele e' stato convenuto quanto segue: 
Il Protocollo n. 1 prevede l'eliminazione  dei  dazi  doganali  sulle
importazioni nella Comunita' di fiori e  boccioli  di  fiori  recisi,
freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale  comune
originari di Israele, entro il limite di 19 500 t. 
Israele si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate
per le importazioni nella Comunita' di rose e  garofani  che  possono
beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa: 
- il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunita' dev'essere
  pari almeno all'85% del  livello  dei  prezzi  comunitari  per  gli
  stessi prodotti negli stessi periodi; 
- il prezzo israeliano dev'essere determinato  registrando  i  prezzi
  dei prodotti importati su  mercati  d'importazione  rappresentativi
  della Comunita'; 
- il livello dei  prezzi  comunitari  deve  basarsi  sui  prezzi  dei
  produttori registrati in  mercati  rappresentativi  dei  principali
  Stati membri produttori; 
- i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati
  in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si  applica
  ai prezzi comunitari e ai prezzi israeliani; 
- sia per i prezzi praticati dai produttori  comunitari,  sia  per  i
  prezzi di  importazione  dei  prodotti  israeliani,  si  opera  una
  distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore  piccolo  e  tra
  garofani uniflori e garofani multiflori; 
- qualora il livello dei prezzi  israeliano  per  qualsiasi  tipo  di
  prodotto sia inferiore all'85% del livello dei prezzi  comunitario,
  la preferenza tariffaria e' sospesa. La  Comunita'  reintroduce  la
  preferenza tariffaria quando si  registra  un  livello  dei  prezzi
  israeliano  pari  o  superiore  all'85%  del  livello  dei   prezzi
  comunitario. 
Israele si impegna altresi' a mantenere la  tradizionale  distinzione
commerciale tra rose e garofani. 
Qualora il mercato comunitario dovesse risentire negativamente di  un
cambiamento di tale distinzione, la Comunita' si riserva  il  diritto
di stabilire le proporzioni conformemente al  tradizionale  andamento
degli scambi. In tali casi, si potrebbe tenere un adeguato scambio di
opinioni. 
La prego di confermarmi se il Suo  governo  e'  d'accordo  su  quanto
precede. 
Voglia accogliere, Signor , i sensi della mia alta considerazione. 
                             A nome del Consiglio dell'Unione europea 
B. Lettera di Israele 
Signor , 
mi pregio comunicarLe  di  aver  ricevuto  la  Sua  lettera  in  data
odierna, cosi' redatta: 
"tra la Comunita' e Israele e' stato convenuto quanto segue: 
Il Protocollo n. 1 prevede l'eliminazione  dei  dazi  doganali  sulle
importazioni nella Comunita' di fiori e  boccioli  di  fiori  recisi,
freschi, di cui alla sottovoce 06.03.10 della Tariffa doganale comune
originari di Israele, entro il limite di 19.500 t. 
Israele si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate
per le importazioni nella Comunita' di rose e  garofani  che  possono
beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa: 
- il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunita' dev'essere
  pari almeno all'85% del  livello  dei  prezzi  comunitari  per  gli
  stessi prodotti negli stessi periodi; 
- il prezzo israeliano dev'essere determinato  registrando  i  prezzi
  dei prodotti importati su  mercati  d'importazione  rappresentativi
  della Comunita'; 
- il livello dei  prezzi  comunitari  deve  basarsi  sui  prezzi  dei
  produttori registrati in  mercati  rappresentativi  dei  principali
  Stati membri produttori; 
- i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati
  in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si  applica
  ai prezzi comunitari e ai prezzi israeliani; 
- sia per i prezzi praticati dai produttori  comunitari,  sia  per  i
  prezzi di  importazione  dei  prodotti  israeliani,  si  opera  una
  distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore  piccolo  e  tra
  garofani uniflori e garofani multiflori; 
- qualora il livello dei prezzi  israeliano  per  qualsiasi  tipo  di
  prodotto sia inferiore all'85% del livello dei prezzi  comunitario,
  la preferenza tariffaria e' sospesa. La  Comunita'  reintroduce  la
  preferenza tariffaria quando si  registra  un  livello  dei  prezzi
  israeliano  pari  o  superiore  all'85%  del  livello  dei   prezzi
  comunitario. 
Israele si impegna altresi' a mantenere la  tradizionale  distinzione
commerciale tra rose e garofani. 
Qualora il mercato comunitario dovesse risentire negativamente di  un
cambiamento di tale distinzione, la Comunita' si riserva  il  diritto
di stabilire le proporzioni conformemente al  tradizionale  andamento
degli scambi. In tali casi, si potrebbe tenere un adeguato scambio di 
opinioni." 
Mi pregio confermarLe che il mio Governo e' d'accordo  sul  contenuto
di tale lettera. 
Voglia accogliere, Signor , i sensi della mia alta considerazione. 
                                            Per il Governo di Israele 
 
                          ACCORDO IN FORMA 
                        DI SCAMBIO DI LETTERE 
                     TRA LA COMUNITA' E ISRAELE 
                      RELATIVO ALL'APPLICAZIONE 
                  DEGLI ACCORDI DELL'URUGUAY ROUND 
A. Lettera della Comunita' 
Signor , 
l'accordo raggiunto tra la Comunita' europea e Israele  non  contiene
alcuna  disposizione  relativa  al  nuovo   regime   applicato   alle
importazioni di arance nella  Comunita'.  Le  Parti  continueranno  i
negoziati al riguardo per trovare  una  soluzione  prima  dell'inizio
della stagione commerciale  1995-1996,  vale  a  dire  prima  del  1›
dicembre.  A  tale  proposito,  la  Comunita'  ha  convenuto  che  il
trattamento riservato ad Israele non sara' meno favorevole di  quello
riconosciuto agli altri partner mediterranei. 
Se entro il 1° dicembre 1995 non sara' stato raggiunto un accordo sul
prezzo d'entrata delle arance, la Comunita' adottera' tutte le misure
necessarie per garantire a Israele un prezzo  d'entrata  adeguato  ed
accettabile per entrambe le Parti, che consentira' l'importazione  di
200.000 t  di  arance  da  Israele,  quantitativo  che  comporta  una
riduzione del 30%  rispetto  al  contingente  tariffario  attualmente
previsto per le arance provenienti da Israele. 
La Comunita' europea, inoltre,  adottera'  le  opportune  misure  per
consentire l'importazione nella Comunita' dei  tradizionali  prodotti
agricoli  trasformati  israeliani  non  figuranti   all'allegato   II
previsti dalle concessioni di cui al nuovo accordo. 
Analogamente, Israele adottera' se necessario  misure  parallele  per
garantire le  importazioni  dei  prodotti  agricoli  tradizionalmente
esportati dalla Comunita' per la stagione 1995-1996. 
La prego di confermarmi se il Governo  di  Israele  e'  d'accordo  su
quanto precede. 
Voglia accogliere, Signor , i sensi della mia alta considerazione. 
                             A nome del Consiglio dell'Unione europea 
B. Lettera di Israele 
Signor , 
mi pregio comunicarLe  di  aver  ricevuto  la  Sua  lettera  in  data
odierna, cosi' redatta: 
"L'accordo raggiunto tra la Comunita' europea e Israele non  contiene
alcuna  disposizione  relativa  al  nuovo   regime   applicato   alle
importazioni di arance nella  Comunita'.  Le  Parti  continueranno  i
negoziati al riguardo per trovare  una  soluzione  prima  dell'inizio
della stagione commerciale  1995-1996,  vale  a  dire  prima  del  1›
dicembre.  A  tale  proposito,  la  Comunita'  ha  convenuto  che  il
trattamento riservato ad Israele non sara' meno favorevole di  quello
riconosciuto agli altri partner mediterranei. 
Se entro il 1° dicembre 1995 non sara' stato raggiunto un accordo sul
prezzo d'entrata delle arance, la Comunita' adottera' tutte le misure
necessarie per garantire a Israele un prezzo  d'entrata  adeguato  ed
accettabile per entrambe le Parti, che consentira' l'importazione  di
200.000 t  di  arance  da  Israele,  quantitativo  che  comporta  una
riduzione del 30%  rispetto  al  contingente  tariffario  attualmente
previsto per le arance provenienti da Israele. 
La Comunita' europea, inoltre,  adottera'  le  opportune  misure  per
consentire l'importazione nella Comunita' dei  tradizionali  prodotti
agricoli  trasformati  israeliani  non  figuranti   all'allegato   II
previsti dalle concessioni di cui al nuovo accordo. 
Analogamente, Israele adottera' se necessario  misure  parallele  per
garantire le  importazioni  dei  prodotti  agricoli  tradizionalmente
esportati dalla Comunita' per la stagione 1995-1996". 
Mi pregio confermarLe che il mio Governo e' d'accordo  sul  contenuto
di tale lettera. 
Voglia accogliere, Signor , i sensi della mia alta considerazione. 
                                            Per il Governo di Israele 
 
                DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA 
                DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA 
                SUL CUMULO DELL'ORIGINE (ARTICOLO 28) 
In base all'evoluzione della situazione politica, qualora  Israele  e
uno o piu' altri paesi mediterranei concludessero accordi finalizzati
all'istituzione del libero scambio, la Comunita' europea e'  disposta
ad applicare il cumulo dell'origine nel suo  regime  commerciale  con
tali paesi. 
 
                DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA 
       SULL'ADEGUAMENTO DELLE NORME SULL'ORIGINE (ARTICOLO 28) 
Nel quadro  del  processo  di  graduale  armonizzazione  delle  norme
d'origine applicabili tra  la  Comunita'  e  altri  paesi  terzi,  la
Comunita' puo' in avvenire proporre al Consiglio di associazione  gli
emendamenti al Protocollo n. 4 che potessero risultare necessari. 
 
       DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ARTICOLO 36 
La Comunita' dichiara che, fino all'adozione da parte  del  Consiglio
di associazione delle norme di applicazione sulla  concorrenza  leale
di   cui    all'articolo    36,    paragrafo    2,    nel    contesto
dell'interpretazione dell'articolo 36, paragrafo 1, essa valutera' le
eventuali prassi contrarie a tale articolo  sulla  base  dei  criteri
derivanti dalle norme di cui agli articoli 85, 86 e 92  del  trattato
che  istituisce  la  Comunita'  europea  e,  nel  caso  dei  prodotti
contemplati dal trattato che  istituisce  la  Comunita'  europea  del
carbone e dell'acciaio, dalle norme di cui agli articoli 65 e  66  di
detto trattato e dalle norme comunitarie sugli aiuti  di  Stato,  ivi
compreso il diritto derivato. 
Per quanto riguarda i prodotti agricoli di  cui  al  Capitolo  3  del
Titolo II, la Comunita' valutera' le eventuali pratiche contrarie  al
paragrafo 1, comma i) dell'articolo 36 secondo  i  criteri  stabiliti
dalla Comunita' sulla base degli articoli 42 e 43  del  trattato  che
istituisce la Comunita' europea e in particolare  secondo  i  criteri
stabiliti dal regolamento n. 26 del Consiglio del 1962. 
 
                DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA 
              SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA (TITOLO VI) 
Israele rimarra' tra i  potenziali  beneficiari  di  finanziamenti  a
carico degli stanziamenti comunitari per i programmi di  cooperazione
regionale nel Mediterraneo e di altre linee di  bilancio  orizzontali
pertinenti. Israele  continuera'  inoltre  a  poter  beneficiare  dei
prestiti BEI concessi nel quadro dello strumento orizzontale  per  il
Mediterraneo. 
 
                      DICHIARAZIONE DI ISRAELE 
          DICHIARAZIONE DI ISRAELE RELATIVA ALL'ARTICOLO 65 
Israele dichiara che, nelle discussioni che porteranno alla decisione
del Consiglio di associazione di cui all'articolo  65,  paragrafo  1,
intende sollevare la questione delle norme  per  evitare  la  duplice
imposizione per quanto riguarda i lavoratori di una  Parte  residenti
nel territorio dell'altra Parte.