ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITA' E ISRAELE SULLE QUESTIONI BILATERALI IN SOSPESO A. Lettera della Comunita' Signor , La Comunita' e Israele prendono atto dell'accordo raggiunto sull'introduzione di una soluzione accettabile per tutte le questioni bilaterali ancora in sospeso relative all'applicazione dell'accordo di cooperazione del 1975. La prego di confermarmi se il Suo governo e' d'accordo su quanto precede. Voglia accogliere, Signor , i sensi della mia alta considerazione. A nome del Consiglio dell'Unione europea B. Lettera di Israele Signor , mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, cosi' redatta: "La Comunita' e Israele prendono atto dell'accordo raggiunto sull'introduzione di una soluzione accettabile per tutte le questioni bilaterali ancora in sospeso relative all'applicazione dell'accordo di cooperazione del 1975. La prego di confermarmi se il Suo governo e' d'accordo su quanto precede". Mi pregio confermarLe che il mio Governo e' d'accordo sul contenuto di tale lettera. Voglia accogliere, Signor , i sensi della mia alta considerazione. Per il Governo di Israele ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITA' E ISRAELE RELATIVO AL PROTOCOLLO N. 1 PER QUANTO RIGUARDA LE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA' DI FIORI E BOCCIOLI DI FIORI RECISI, FRESCHI, DI CUI ALLA SOTTOVOCE 0603 10 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE A. Lettera della Comunita' Signor , tra la Comunita' e Israele e' stato convenuto quanto segue: Il Protocollo n. 1 prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunita' di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune originari di Israele, entro il limite di 19 500 t. Israele si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunita' di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa: - il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunita' dev'essere pari almeno all'85% del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi; - il prezzo israeliano dev'essere determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunita'; - il livello dei prezzi comunitari deve basarsi sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori; - i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi israeliani; - sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti israeliani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori; - qualora il livello dei prezzi israeliano per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85% del livello dei prezzi comunitario, la preferenza tariffaria e' sospesa. La Comunita' reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi israeliano pari o superiore all'85% del livello dei prezzi comunitario. Israele si impegna altresi' a mantenere la tradizionale distinzione commerciale tra rose e garofani. Qualora il mercato comunitario dovesse risentire negativamente di un cambiamento di tale distinzione, la Comunita' si riserva il diritto di stabilire le proporzioni conformemente al tradizionale andamento degli scambi. In tali casi, si potrebbe tenere un adeguato scambio di opinioni. La prego di confermarmi se il Suo governo e' d'accordo su quanto precede. Voglia accogliere, Signor , i sensi della mia alta considerazione. A nome del Consiglio dell'Unione europea B. Lettera di Israele Signor , mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, cosi' redatta: "tra la Comunita' e Israele e' stato convenuto quanto segue: Il Protocollo n. 1 prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunita' di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 06.03.10 della Tariffa doganale comune originari di Israele, entro il limite di 19.500 t. Israele si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunita' di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa: - il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunita' dev'essere pari almeno all'85% del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi; - il prezzo israeliano dev'essere determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunita'; - il livello dei prezzi comunitari deve basarsi sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori; - i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi israeliani; - sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti israeliani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori; - qualora il livello dei prezzi israeliano per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85% del livello dei prezzi comunitario, la preferenza tariffaria e' sospesa. La Comunita' reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi israeliano pari o superiore all'85% del livello dei prezzi comunitario. Israele si impegna altresi' a mantenere la tradizionale distinzione commerciale tra rose e garofani. Qualora il mercato comunitario dovesse risentire negativamente di un cambiamento di tale distinzione, la Comunita' si riserva il diritto di stabilire le proporzioni conformemente al tradizionale andamento degli scambi. In tali casi, si potrebbe tenere un adeguato scambio di opinioni." Mi pregio confermarLe che il mio Governo e' d'accordo sul contenuto di tale lettera. Voglia accogliere, Signor , i sensi della mia alta considerazione. Per il Governo di Israele ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITA' E ISRAELE RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI DELL'URUGUAY ROUND A. Lettera della Comunita' Signor , l'accordo raggiunto tra la Comunita' europea e Israele non contiene alcuna disposizione relativa al nuovo regime applicato alle importazioni di arance nella Comunita'. Le Parti continueranno i negoziati al riguardo per trovare una soluzione prima dell'inizio della stagione commerciale 1995-1996, vale a dire prima del 1 dicembre. A tale proposito, la Comunita' ha convenuto che il trattamento riservato ad Israele non sara' meno favorevole di quello riconosciuto agli altri partner mediterranei. Se entro il 1° dicembre 1995 non sara' stato raggiunto un accordo sul prezzo d'entrata delle arance, la Comunita' adottera' tutte le misure necessarie per garantire a Israele un prezzo d'entrata adeguato ed accettabile per entrambe le Parti, che consentira' l'importazione di 200.000 t di arance da Israele, quantitativo che comporta una riduzione del 30% rispetto al contingente tariffario attualmente previsto per le arance provenienti da Israele. La Comunita' europea, inoltre, adottera' le opportune misure per consentire l'importazione nella Comunita' dei tradizionali prodotti agricoli trasformati israeliani non figuranti all'allegato II previsti dalle concessioni di cui al nuovo accordo. Analogamente, Israele adottera' se necessario misure parallele per garantire le importazioni dei prodotti agricoli tradizionalmente esportati dalla Comunita' per la stagione 1995-1996. La prego di confermarmi se il Governo di Israele e' d'accordo su quanto precede. Voglia accogliere, Signor , i sensi della mia alta considerazione. A nome del Consiglio dell'Unione europea B. Lettera di Israele Signor , mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, cosi' redatta: "L'accordo raggiunto tra la Comunita' europea e Israele non contiene alcuna disposizione relativa al nuovo regime applicato alle importazioni di arance nella Comunita'. Le Parti continueranno i negoziati al riguardo per trovare una soluzione prima dell'inizio della stagione commerciale 1995-1996, vale a dire prima del 1 dicembre. A tale proposito, la Comunita' ha convenuto che il trattamento riservato ad Israele non sara' meno favorevole di quello riconosciuto agli altri partner mediterranei. Se entro il 1° dicembre 1995 non sara' stato raggiunto un accordo sul prezzo d'entrata delle arance, la Comunita' adottera' tutte le misure necessarie per garantire a Israele un prezzo d'entrata adeguato ed accettabile per entrambe le Parti, che consentira' l'importazione di 200.000 t di arance da Israele, quantitativo che comporta una riduzione del 30% rispetto al contingente tariffario attualmente previsto per le arance provenienti da Israele. La Comunita' europea, inoltre, adottera' le opportune misure per consentire l'importazione nella Comunita' dei tradizionali prodotti agricoli trasformati israeliani non figuranti all'allegato II previsti dalle concessioni di cui al nuovo accordo. Analogamente, Israele adottera' se necessario misure parallele per garantire le importazioni dei prodotti agricoli tradizionalmente esportati dalla Comunita' per la stagione 1995-1996". Mi pregio confermarLe che il mio Governo e' d'accordo sul contenuto di tale lettera. Voglia accogliere, Signor , i sensi della mia alta considerazione. Per il Governo di Israele DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SUL CUMULO DELL'ORIGINE (ARTICOLO 28) In base all'evoluzione della situazione politica, qualora Israele e uno o piu' altri paesi mediterranei concludessero accordi finalizzati all'istituzione del libero scambio, la Comunita' europea e' disposta ad applicare il cumulo dell'origine nel suo regime commerciale con tali paesi. DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ADEGUAMENTO DELLE NORME SULL'ORIGINE (ARTICOLO 28) Nel quadro del processo di graduale armonizzazione delle norme d'origine applicabili tra la Comunita' e altri paesi terzi, la Comunita' puo' in avvenire proporre al Consiglio di associazione gli emendamenti al Protocollo n. 4 che potessero risultare necessari. DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ARTICOLO 36 La Comunita' dichiara che, fino all'adozione da parte del Consiglio di associazione delle norme di applicazione sulla concorrenza leale di cui all'articolo 36, paragrafo 2, nel contesto dell'interpretazione dell'articolo 36, paragrafo 1, essa valutera' le eventuali prassi contrarie a tale articolo sulla base dei criteri derivanti dalle norme di cui agli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunita' europea e, nel caso dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, dalle norme di cui agli articoli 65 e 66 di detto trattato e dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato, ivi compreso il diritto derivato. Per quanto riguarda i prodotti agricoli di cui al Capitolo 3 del Titolo II, la Comunita' valutera' le eventuali pratiche contrarie al paragrafo 1, comma i) dell'articolo 36 secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' sulla base degli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunita' europea e in particolare secondo i criteri stabiliti dal regolamento n. 26 del Consiglio del 1962. DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA (TITOLO VI) Israele rimarra' tra i potenziali beneficiari di finanziamenti a carico degli stanziamenti comunitari per i programmi di cooperazione regionale nel Mediterraneo e di altre linee di bilancio orizzontali pertinenti. Israele continuera' inoltre a poter beneficiare dei prestiti BEI concessi nel quadro dello strumento orizzontale per il Mediterraneo. DICHIARAZIONE DI ISRAELE DICHIARAZIONE DI ISRAELE RELATIVA ALL'ARTICOLO 65 Israele dichiara che, nelle discussioni che porteranno alla decisione del Consiglio di associazione di cui all'articolo 65, paragrafo 1, intende sollevare la questione delle norme per evitare la duplice imposizione per quanto riguarda i lavoratori di una Parte residenti nel territorio dell'altra Parte.