(Allegato)
                              ALLEGATO 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 
   DICEMBRE 1996, N. 644. 
All'articolo 1: 
   al comma 1, dopo le  parole:  "suddette  amministrazioni  centrali
dello Stato" sono inserite le  seguenti:  "prestata  da  istituti  di
credito  o  primarie  compagnie  di  assicurazione   o   intermediari
finanziari con oneri a totale carico dei detti beneficiari". 
  Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
 "Art. 1-bis (Snellimento dei procedimenti).  -  1.  Con  regolamenti
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23  agosto
1988, n. 400,  il  Governo  disciplina  le  procedure  ed  i  termini
dell'utilizzazione delle risorse assegnate  dall'Unione  europea  per
l'attuazione   degli   interventi   comunitari   da    parte    delle
amministrazioni interessate,  nonche'  della  riprogrammazione  degli
interventi non realizzati dalle stesse nei termini prestabiliti. 
   2. Gli schemi di regolamento di cui  al  comma  1  sono  trasmessi
contemporaneamente alle  Commissioni  parlamentari,  alla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano  ed  al  Consiglio  di  Stato,  che
esprimono il rispettivo parere entro  il  termine  di  trenta  giorni
dalla  richiesta.  In  caso  di  inutile  decorso  del  termine,   il
regolamento e' adottato anche in assenza del suddetto parere". 
  Al titolo del decreto-legge, le parole: "in scadenza al 31 dicembre
1996" sono soppresse.