Art. 2. 
      Razionalizzazione e semplificazioni relative ai traffici 
internazionali 
    1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 7, quarto comma, lettera f), dopo le  parole:  "a
norma del primo comma" sono inserite le seguenti: ", lettera a),"; 
    b) all'articolo 8, primo comma: 
    1) alla lettera a), dopo le parole: "6 ottobre 1978, n. 627" sono
aggiunte le  seguenti:  ",  o,  se  questa  non  e'  prescritta,  sul
documento di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo"; 
    2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    "c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai
fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese
a  soggetti  che,  avendo  effettuato  cessioni  all'esportazione  od
operazioni  intracomunitarie,  si   avvalgono   della   facolta'   di
acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni  e  servizi
senza pagamento dell'imposta"; 
    c) all'articolo 8-bis: 
    1) al primo comma, dopo le  parole:  "cessioni  all'esportazione"
sono aggiunte le seguenti: ", se non comprese nell'articolo 8"; 
    2)  al  secondo  comma,  le  parole:  "non  ammortizzabili"  sono
sostituite dalle seguenti:", diversi  dai  fabbricati  e  dalle  aree
edificabili,"; 
    d) all'articolo 9, secondo comma, le parole: "non ammortizzabili"
sono sostiuite dalle seguenti: ", diversi dai fabbricati e dalle aree
edificabili,"; 
    e) all'articolo 17: 
    1) al secondo comma, le parole: "secondo comma dell'articolo  53"
sono sostituite dalle seguenti: "terzo comma dell'articolo 53"; 
    2) ai commi  secondo  e  terzo,  le  parole:  "lettera  g)"  sono
sostituite dalle seguenti: "lettera f)" e dopo le parole: "del primo 
comma" sono inserite le seguenti: ", lettera a),"; 
    f) all'articolo  34,  il  tredicesimo  comma  e'  sostituito  dal
seguente: 
    "Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioni ivi
indicate ai sensi degli articoli 8,  primo  comma,  38-quater  e  72,
nonche' le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli ed ittici e
di quelli soggetti ad accisa, compete la detrazione o il rimborso  di
un importo calcolato mediante  l'applicazione  delle  percentuali  di
compensazione  che  sarebbero  applicabili  per  analoghe  operazioni
effettuate nel territorio dello Stato."; 
    g) all'articolo 38-ter, primo comma, le parole: "lettera e)" sono
sostituite dalle seguenti: "lettera d)". 
    2.  I  soggetti  che  si  trovano   nelle   condizioni   previste
dall'articolo  1  del  decreto-legge  29  dicembre  1983,   n.   746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984,  n.  17,
possono  effettuare  acquisti   ed   importazioni   senza   pagamento
dell'imposta, in ciascun anno, nel limite dell'ammontare  complessivo
delle cessioni e delle prestazioni di  cui  agli  articoli  8,  primo
comma, lettere a) e b), 8-bis e 9 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, delle
cessioni  intracomunitarie  e  delle  prestazioni  di   servizi   nei
confronti di soggetti passivi di altro Stato membro, non soggette  ad
imposta a norma dell'articolo  40,  comma  9,  del  decreto-legge  30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
ottobre 1993, n. 427, registrate a norma dell'articolo 23 del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del  1972  per  l'anno
solare precedente. I contribuenti possono assumere mese per mese come
ammontare di riferimento quello delle cessioni  e  delle  prestazioni
anzidette registrate per i dodici mesi precedenti. 
    3. Le dichiarazioni di intento previste dall'articolo 1, comma 2,
del  decreto-legge  29  dicembre  1983,  n.  746,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge   27   febbraio   1984,   n.   17,   per
l'effettuazione di acquisti di  beni  e  servizi  senza  applicazione
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  possono  essere  registrate  in
apposita sezione dei registri di  cui  agli  articoli  23  o  24  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni. 
    4. Agli  effetti  di  cui  all'articolo  8-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni,  per  navi  destinate   all'esercizio   di   attivita'
commerciali devono intendersi anche i  galleggianti  antincendio,  le
gru  galleggianti  mobili,  i  pontoni  di  sollevamento,  i  pontoni
posatubi  o  posacavi"  le  chiatte  nonche'  le  piattaforme   e   i
galleggianti  mobili  o  sommergibili  destinati  alla  attivita'  di
ricerca e di sfruttamento  del  suolo  marino.  Non  si  fa  luogo  a
rimborsi  di  imposta  ne'  e'  consentita  la  variazione   di   cui
all'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972. 
 
          Note all'art. 2:
              -  Si riporta il testo dell'art. 7 del citato D.P.R. 26
          ottobre 1972, n.  633,  e  successive  modificazioni,  come
          modificato dalla presente legge:
              "Art.  7 (Territorialita' dell'imposta). - Agli effetti
          del presente decreto:
              a) per Stato o territorio dello  Stato  si  intende  il
          territorio  della  Repubblica  italiana, con esclusione dei
          comuni di Livigno e di  Campione  d'Italia  e  delle  acque
          italiane del lago di Lugano;
              b)  per  Comunita'  o  territorio  della  Comunita'  si
          intende  il   territorio   corrispondente   al   campo   di
          applicazione   del   Trattato   istitutivo   del  Comunita'
          economica europea con le seguenti esclusioni, oltre  quella
          indicata nella lettera a):
              1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
              2)  per  la Repubblica federale di Germania, l'isola di
          Helgoland ed il territorio di Busingen;
              3)  per  la   Repubblica   francese,   i   Dipartimenti
          d'oltremare;
              4)  per  il  Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole
          Canarie;
              c)  il  Principato  di  Monaco  e  l'isola  di  Man  si
          intendono  compresi  nel  territorio  rispettivamente della
          Repubblica francese e del Regno Unito di  Gran  Bretagna  e
          Irlanda del Nord.
              Le  cessioni  di  beni  si  considerano  effettuate nel
          territorio dello Stato se hanno per oggetto  beni  immobili
          ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al re-
          gime   della   temporanea   importazione,   esistenti   nel
          territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro
          Stato  membro,  installati,   montati   o   assiemati   nel
          territorio  dello  Stato  dal fornitore o per suo conto. Si
          considerano altresi' effettuate nel territorio dello  Stato
          le  cessioni  di beni nei confronti di passeggeri nel corso
          di  un  trasporto  intracomunitario  a   mezzo   di   navi,
          aeromobili   o   treni,  se  il  trasporto  ha  inizio  nel
          territorio dello Stato; si  considera  intracomunitario  il
          trasporto  con  luogo di partenza e di arrivo siti in Stati
          membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di
          imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello  dell'ultimo
          punto di sbarco.
              Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel
          territorio  dello  Stato  quando  sono rese da soggetti che
          hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti  ivi
          residenti   che   non   abbiano   stabilito   il  domicilio
          all'estero,   nonche'   quando   sono   rese   da   stabili
          organizzazioni   in   Italia   di  soggetti  domiciliati  e
          residenti all'estero  non  si  considerano  effettuate  nel
          territorio   dello   Stato  quando  sono  rese  da  stabili
          organizzazioni  all'estero  di   soggetti   domiciliati   o
          residenti  in  Italia. Per i soggetti diversi dalle persone
          fisiche, agli effetti del presente articolo,  si  considera
          domicilio  il  luogo  in  cui  si  trova  la  sede legale e
          residenza quello in cui si trova la sede effettiva.
              In deroga al secondo e al terzo comma:
              a) le prestazioni di servizi relativi a beni  immobili,
          comprese  le  perizie,  le  prestazioni  di  agenzia  e  le
          prestazioni inerenti alla preparazione e  al  coordinamento
          dell'esecuzione  dei  lavori  immobiliari,  si  considerano
          effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile  e'
          situato nel territorio stesso;
              b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, rel-
          ative  a  beni mobili materiali e le prestazioni di servizi
          culturali,  scientifici,  artistici,  didattici,  sportivi,
          ricreativi  e  simili,  nonche'  le  operazioni  di carico,
          scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti  di
          beni,  si considerano effettuate nel territorio dello Stato
          quando sono eseguite nel territorio stesso;
              c)  le  prestazioni   di   trasporto   si   considerano
          effettuate  nel  territorio dello Stato in proporzione alla
          distanza ivi percorsa;
              d) le prestazioni derivanti da contratti di  locazione,
          anche   finanziaria,  noleggio  e  simili  di  beni  mobili
          materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di
          servizi indicate al numero 2) del secondo  comma  dell'art.
          3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza
          tecnica  o  legale,  comprese  quelle  di  formazione  e di
          addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di
          dati  e  simili,  le  operazioni  bancarie,  finanziarie  e
          assicurative  e  le  prestazioni  relative  a  prestiti  di
          personale,   nonche'   le  prestazioni  di  intermediazione
          inerenti  alle  suddette  prestazioni  e  quelle   inerenti
          all'obbligo  di  non esercitarle, si considerano effettuate
          nel territorio dello Stato  quando  sono  rese  a  soggetti
          domiciliati   nel   territorio  stesso  o  a  soggetti  ivi
          residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e
          quando sono rese a  stabili  organizzazioni  in  Italia  di
          soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non
          siano utilizzate fuori dalla Comunita' economica europea;
              e)  le  prestazioni  di  servizi e le operazioni di cui
          alla lettera  precedente  rese  a  soggetti  domiciliati  o
          residenti  in  altri Stati membri della Comunita' economica
          europea, si considerano  effettuate  nel  territorio  dello
          Stato  quando  il  destinatario  non  e'  soggetto  passivo
          dell'imposta nello Stato  in  cui  ha  il  domicilio  o  la
          residenza;
              f)  le  operazioni  di  cui alla lettera d), escluse le
          prestazioni di consulenza e assistenza  tecnica  o  legale,
          ivi  comprese  quelle  di formazione e di addestramento del
          personale, di elaborazione e fornitura di  dati  e  simili,
          rese   a  soggetti  domiciliati  e  residenti  fuori  della
          Comunita' economica europea  nonche'  quelle  derivanti  da
          contratti  di  locazione,  anche  finanziaria,  noleggio  e
          simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o
          residenti fuori della Comunita' stessa ovvero domiciliati o
          residenti nei territori esclusi a norma  del  primo  comma,
          lettera  a)  ovvero  da  stabili organizzazioni operanti in
          detti territori, si considerano effettuate  nel  territorio
          dello  Stato  quando  sono  ivi  utilizzate;  queste ultime
          prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in
          Italia a  soggetti  domiciliati  o  residenti  fuori  della
          Comunita'  economica europea, si considerano effettuate nel
          territorio dello Stato quando sono utilizzate in  Italia  o
          in altro Stato membro della Comunita' stessa.
              Non  si  considerano  effettuate  nel  territorio dello
          Stato le cessioni all'esportazione,  le  operazioni  assim-
          ilate    a    cessioni   all'esportazione   e   i   servizi
          internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui
          ai successivi articoli 8, 8-bis e 9".  Nota all'art. 2:
              - Si riporta il testo dell'art. 8 del citato D.P.R.  26
          ottobre  1972,  n.  633  e  successive  modificazioni  come
          modificato dalla presente legge:
              "Art. 8 (Cessioni  all'esportazione).  -  Costituiscono
          cessioni all'esportazione:
              a)  le  cessioni, anche tramite commissionari, eseguite
          mediante  trasporto  o  spedizione  di   beni   fuori   del
          territorio  della  Comunita'  economica europea, a cura o a
          nome dei cedenti o dei commissionari anche per incarico dei
          propri cessionari  o  commissionari  di  questi.    I  beni
          possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad op-
          era   del   cedente  stesso  o  di  terzi,  a  lavorazione,
          trasformazione, montaggio,  assiemaggio  o  adattamento  ad
          altri  beni.  La  esportazione  deve risultare da documento
          doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su
          un esemplare della fattura ovvero  su  un  esemplare  della
          bolla  di  accompagnamento  a  norma  dell'art. 2, D.P.R. 6
          ottobre 1978, n. 627, o, se questa non e'  prescritta,  sul
          documento  di  cui  all'articolo  21, quarto comma, secondo
          periodo. Nel caso in cui avvenga tramite  servizio  postale
          l'esportazione   deve  risultare  nei  modi  stabiliti  con
          decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto  con  il
          Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
              b)  le  cessioni  con  trasporto o spedizione fuori del
          territorio della Comunita' economica europea entro  novanta
          giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente
          o  per  suo  conto,  ad  eccezione  dei  beni  destinati  a
          dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni  o  navi  da
          diporto,  di  aeromobili  da  turismo  o di qualsiasi altro
          mezzo  di  trasporto  ad  uso  privato  e   dei   beni   da
          trasportarsi  nei  bagagli  personali  fuori del territorio
          della  Comunita'  economica  europea;  l'esportazione  deve
          risultare  da  vidimazione  apposta dall'ufficio doganale o
          dall'ufficio postale su un esemplare della fattura;
              c) le cessioni, anche tramite  commissionari,  di  beni
          diversi  dai  fabbricati  e  dalle  aree  edificabili, e le
          prestazioni  di  servizi  rese  a  soggetti   che,   avendo
          effettuato    cessioni   all'esportazione   ed   operazioni
          intracomunitarie,   si   avvalgono   della   facolta'    di
          acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e
          servizi senza pagamento dell'imposta.
              Le  cessioni  e  le  prestazioni di cui alla lettera c)
          sono effettuate senza pagamento  dell'imposta  ai  soggetti
          indicati  nella  lettera  a) , se residenti, ed ai soggetti
          che effettuano le cessioni  di  cui  alla  lettera  b)  del
          precedente  comma  su loro dichiarazione scritta e sotto la
          loro responsabilita', nei limiti dell'ammontare complessivo
          dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere
          dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I
          cessionari e i commissionari  possono,  avvalersi  di  tale
          ammontare  integralmente per gli acquisti di beni che siano
          esportati nello stato originario nei  sei  mesi  successivi
          alla  loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso
          e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate  nei  loro
          confronti  nello  stesso  anno  ai sensi della lettera a) ,
          relativamente agli acquisti di altri beni o di  servizi.  I
          soggetti   che   intendono   avvalersi  della  facolta'  di
          acquistare beni  e  servizi  senza  pagamento  dell'imposta
          devono  darne  comunicazione  scritta al competente ufficio
          dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero
          oltre  tale  data,   ma   anteriormente   al   momento   di
          effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare
          dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare
          precedente.  Gli  stessi  soggetti  possono optare, dandone
          comunicazione entro il  31  gennaio,  per  la  facolta'  di
          acquistare  beni  e  servizi  senza  pagamento dell'imposta
          assumendo come ammontare di riferimento, in  ciascun  mese,
          l'ammontare  dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei
          dodici  mesi  precedenti.  L'opzione  ha  effetto  per   un
          triennio  solare e, qualora non sia revocata, si estende di
          triennio in triennio.  La  revoca  deve  essere  comunicata
          all'ufficio  entro  il  31  gennaio  successivo  a  ciascun
          triennio. I soggetti che iniziano l'attivita' o  non  hanno
          comunque    effettuato    esportazioni   nell'anno   solare
          precedente possono avvalersi per la durata di  un  triennio
          solare  della  facolta'  di acquistare beni e servizi senza
          pagamento dell'imposta,  dandone  preventiva  comunicazione
          all'ufficio,  assumendo  come  ammontare di riferimento, in
          ciascun   mese,   l'ammontare   dei   corrispettivi   delle
          esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti.
              (I  contribuenti  che  si  avvalgono  della facolta' di
          acquistare beni e servizi senza pagamento  dell'imposta  ai
          sensi  del precedente comma devono annotare nei registri di
          cui agli articoli 23 o 24 ovvero 39, secondo  comma,  entro
          ciascun mese, l'ammontare di riferimento delle esportazioni
          e  quello degli acquisti fatti senza pagamento dell'imposta
          ai sensi della lettera c) del primo comma risultanti  dalle
          fatture   e  bollette  doganali  registrate  o  soggette  a
          registrazione entro il mese precedente. I contribuenti  che
          fanno riferimento ai corrispettivi delle esportazioni fatte
          nei  dodici  mesi  precedenti  devono  inviare  all'ufficio
          dell'imposta sul valore aggiunto, entro il mese  successivo
          a  ciascun  semestre  solare,  un prospetto analitico delle
          annotazioni del semestre).
              Nel caso di affitto di  azienda,  perche'  possa  avere
          effetto  il  trasferimento  del  beneficio di utilizzazione
          della facolta' di acquistare beni e  servizi  per  cessioni
          all'esportazione,  senza  pagamento  dell'imposta, ai sensi
          del terzo comma, e' necessario che tale  trasferimento  sia
          espressamente  previsto nel relativo contratto e che ne sia
          data comunicazione con lettera  raccomandata  entro  trenta
          giorni all'ufficio IVA competente per territorio.
              Ai  fini dell'applicazione del primo comma si intendono
          spediti o trasportati fuori della Comunita'  anche  i  beni
          destinati  ad essere impiegati nel mare territoriale per la
          costruzione,   la   riparazione,   la   manutenzione,    la
          trasformazione,  l'equipaggiamento  e il rifornimento delle
          piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonche' per  la
          realizzazione  di  collegamenti  fra dette piattaforme e la
          terraferma".
              - Si riporta il testo dell'art 8-bis del citato  D.P.R.
          26  ottobre  1972,  n. 633 e successive modificazioni, come
          indicato dalla presente legge:
              "Art. 8-bis (Operazioni assimilate alle  cessioni  alla
          esportazione).
              -  Sono  assimilate  alle cessioni all'esportazione, se
          non comprese nell'art. 8:
              a) le  cessioni  di  navi  destinate  all'esercizio  di
          attivita'  commerciali  o  della  pesca  o ad operazioni di
          salvataggio  o  di  assistenza   in   mare,   ovvero   alla
          demolizione, escluse le unita' da diporto di cui alla legge
          11 febbraio 1971, n. 50;
              b)  le  cessioni  di  navi  e di aeromobili, compresi i
          satelliti,  ad  organi  dello  Stato  ancorche'  dotati  di
          personalita' giuridica;
              c)  le  cessioni  di  aeromobili destinati a imprese di
          navigazione aerea che effettuano prevalentemente  trasporti
          internazionali;
              d)  le  cessioni di apparati motori e loro componenti e
          di parti di ricambio degli stessi  e  delle  navi  e  degli
          aeromobili  di  cui alle lettere precedenti, le cessioni di
          beni destinati a loro dotazione di  bordo  e  le  forniture
          destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese
          le  somministrazioni  di  alimenti  e di bevande a bordo ed
          escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il
          vettovagliamento;
              e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di  bacini
          di  carenaggio,  relativi  alla  costruzione, manutenzione,
          riparazione,  modificazione,  trasformazione;  assiemaggio,
          allestimento,  arredamento, locazione e noleggio delle navi
          e degli aeromobili di cui alle lettere a) , b) e c) , degli
          apparati  motori  e  loro  componenti  e  ricambi  e  delle
          dotazioni  di  bordo,  nonche'  le  prestazioni  di servizi
          relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a)
          e b).
              Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e  quelle
          del  secondo  e  terzo  comma dell'art. 8 si applicano, con
          riferimento  all'ammontare  complessivo  dei  corrispettivi
          delle  operazioni  indicate nel precedente comma, anche per
          gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e  dalle  aree
          edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano
          le  operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria
          dell'impresa".
              - Si riporta il testo dell'art. 9 del citato D.P.R.  26
          ottobre  1972,  n.  633,  e  successive modificazioni, come
          modificato dalla presente legge:
              "Art. 9 (Servizi internazionali o connessi agli  scambi
          internazionali).  -  Costituiscono servizi internazionali o
          connessi agli scambi internazionali:
              1)  i  trasporti  di  persone  eseguiti  in  parte  nel
          territorio  dello  Stato e in parte in territorio estero in
          dipendenza di unico contratto;
              2) i trasporti relativi  a  beni  in  esportazione,  in
          transito  o in importazione temporanea, nonche' i trasporti
          relativi a beni di importazione i  cui  corrispettivi  sono
          assoggettati  all'imposta a norma del primo comma dell'art.
          69;
              3) i  noleggi  e  le  locazioni  di  navi,  aeromobili,
          autoveicoli,  vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e
          carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n.  1),
          ai  trasporti  di  beni  in  esportazione, in transito o in
          temporanea importazione nonche' a quelli relativi a beni in
          importazione sempreche' i corrispettivi dei noleggi e delle
          locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del  primo
          comma dell'art. 69;
              4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui
          al  precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione,
          in  transito  o  in  temporanea  importazione  nonche'   ai
          trasporti    di   beni   in   importazione   sempreche'   i
          corrispettivi dei servizi di spedizione siano  assoggettati
          all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; i servizi
          relativi alle operazioni doganali;
              5)   i   servizi   di   carico,   scarico,   trasbordo,
          manutenzione,    stivaggio,    disistivaggio,     pesatura,
          misurazione,   controllo,   refrigerazione,  magazzinaggio,
          deposito,  custodia  e  simili,   relativi   ai   beni   in
          esportazione,  in  transito  o  in  importazione temporanea
          ovvero  relativi  a  beni  in  importazione  sempreche'   i
          corrispettivi  dei  servizi  stessi  siano  assoggettati ad
          imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
              6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e
          negli  scali   ferroviari   di   confine   che   riflettono
          direttamente  il  funzionamento  e  la  manutenzione  degli
          impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di  trasporto,
          nonche' quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;
              7)  i  servizi  di  intermediazione  relativi a beni in
          importazione, in esportazione o in  transito,  a  trasporti
          internazionali  di  persone  o  di  beni, ai noleggi e alle
          locazioni  di  cui  al  n.  3);  le  cessioni  di   licenze
          all'esportazione;
              7-bis)  i servizi di intermediazione resi in nome e per
          conto di  agenzie  di  viaggio  di  cui,  all'art.  74-ter,
          relativi  a prestazioni eseguite fuori del territorio degli
          Stati membri della Comunita' economica europea;
              8)  le  manipolazioni  usuali  eseguite  nei   depositi
          doganali  a  norma  dell'art.  152,  primo comma, del testo
          unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;
              9) i trattamenti di cui all'art. 176  del  testo  unico
          approvato  con  D.P.R.  23 gennaio 1973, n. 43; eseguiti su
          beni  di  provenienza  estera  non  ancora  definitivamente
          importati,  nonche'  su  beni  nazionali,  nazionalizzati o
          comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del
          prestatore di servizio o del committente non residente  nel
          territorio dello Stato;
              10)   i   servizi   relativi   alle   telecomunicazioni
          internazionali   con   esclusione    delle    comunicazioni
          telefoniche in partenza dallo Stato;
              11) il transito nei trafori internazionali;
              12) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art.
          10,  effettuate  nei  confronti di soggetti residenti fuori
          dalla  Comunita'  economica  europea  o  relative  a   beni
          destinati ad essere esportati fuori dalla Comunita' stessa.
              Le  disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle
          del secondo e terzo comma dell'art.  8  si  applicano,  con
          riferimento  all'ammontare  complessivo  dei  corrispettivi
          delle operazioni indicate nel precedente comma,  anche  per
          gli  acquisti  di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree
          edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano
          le operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita'  propria
          dell'impresa".
              - Si riporta il testo dell'art. 17 del citato D.P.R. 26
          ottobre  1972,  n.  633,  e  successive modificazioni, come
          modificato dalla presente legge:
              "Art. 17 (soggetti passivi). - L'imposta e' dovuta  dai
          soggetti   che   effettuano   le  cessioni  di  beni  e  le
          prestazioni di servizi imponibili, i quali devono  versarla
          all'erario,   cumulativamente   per   tutte  le  operazioni
          effettuate e al netto della detrazione  prevista  nell'art.
          19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
              Gli  obblighi  ed i diritti derivanti dall'applicazione
          del presente decreto relativamente ad operazioni effettuate
          nel territorio dello Stato da o nei confronti  di  soggetti
          non  residenti  e  senza  stabile organizzazione in Italia,
          possono essere adempiuti o esercitati, nei  modi  ordinari,
          da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e
          nominato nelle forme di cui al terzo comma dell'art. 53, il
          quale   risponde  in  solido  con  il  rappresentato  degli
          obblighi derivanti dall'applicazione del presente  decreto.
          La   nomina   del  rappresentante  deve  essere  comunicata
          all'altro   contraente   anteriormente    all'effettuazione
          dell'operazione.   La   disposizione   si   applica   anche
          relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'art.
          7,  quarto  comma,  lettera  f),  effettuate  da   soggetti
          domiciliati,   residenti   o   con  stabili  organizzazioni
          operanti nei territori esclusi a  norma  del  primo  comma,
          lettera a), dello stesso art. 7.
              In  mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del
          comma precedente, gli obblighi relativi  alle  cessioni  di
          beni   e   alle   prestazioni  di  servizi  effettuate  nel
          territorio dello Stato da  soggetti  residenti  all'estero,
          nonche'  gli  obblighi relativi alle prestazioni di servizi
          di cui al n. 2) dell'art. 3,  rese  da  soggetti  residenti
          all'estero  a soggetti residenti nello Stato, devono essere
          adempiuti dai cessionari o  committenti  che  acquistino  i
          beni o utilizzino i servizi nell'esercizio di imprese, arti
          o professioni. La disposizione non si applica relativamente
          alle  operazioni  imponibili  ai  sensi dell'art. 7, quarto
          comma,  lettera  f),  fatte  da  soggetti   domiciliati   o
          residenti   o   con  stabili  organizzazioni  operanti  nei
          territori esclusi a norma  del  primo  comma,  lettera  a),
          dello stesso articolo .
              Le  disposizioni  del  secondo e del terzo comma non si
          applicano per le operazioni effettuate da o  nei  confronti
          di  stabili  organizzazioni in Italia di soggetti residenti
          all'estero".
              - Si riporta il testo dell'art. 34 del citato D.P.R. 26
          ottobre 1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni  come
          modificato dalla presente legge:
              "Art.  34 (Regime speciale per i produttori agricoli) .
          - Per le cessioni di prodotti agricoli  e  ittici  compresi
          nella  prima  parte  dell'allegata tabella A, effettuate da
          produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 e'
          forfettizzata in misura pari all'importo  risultante  dalla
          applicazione,  all'ammontare  imponibile  delle  operazioni
          stesse, delle percentuali di compensazione  stabilite,  per
          gruppi  di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze
          di  concerto  con  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
          foreste  e  con  il  Ministro  della marina mercantile e la
          imposta si applica  con  le  aliquote  corrispondenti  alle
          percentuali  stesse.  Si  considerano produttori agricoli i
          soggetti che esercitano  le  attivita'  indicate  nell'art.
          2135 del codice civile e quelli che esercitano attivita' di
          pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di
          ostricoltura  e  di allevamento di rane e altri molluschi e
          crostacei. Si considerano effettuate da produttori agricoli
          anche le cessioni di  prodotti  effettuate  per  conto  dei
          produttori  soci o associati, nello stato originario o pre-
          via manipolazione o trasformazione, da cooperative  e  loro
          consorzi, ovvero da associazioni e loro unioni costituite e
          riconosciute  ai  sensi della legislazione vigente, nonche'
          quelle effettuate da enti che provvedono per  legge,  anche
          previa   manipolazione   o   trasformazione,  alla  vendita
          collettiva per conto dei produttori
              La detrazione non  e'  forfettizzata  per  le  cessioni
          degli  animali  vivi  della  specie  bovina,  compresi  gli
          animali del genere bufalo, e suina il cui  acquisto  deriva
          da   atto   non   assoggettato   ad  IVA,  ovvero  da  atto
          assoggettato ad IVA detraibile nei modi ordinari.
              Con decorrenza dal 1 gennaio 1994, se il  contribuente,
          nell'ambito  della  stessa  impresa,  ha  effettuato  anche
          operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel  primo
          comma,  queste  devono  essere  registrate distintamente ed
          essere  indicate  separatamente  in  sede  di  liquidazione
          periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa
          a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e
          alle  importazioni  di beni non ammortizzabili e ai servizi
          utilizzati per la produzione dei beni  e  dei  servizi  che
          formano oggetto delle operazioni stesse.
              I  produttori  agricoli, se nell'anno solare precedente
          hanno realizzato un volume di affari non superiore a  dieci
          milioni  di  lire,  costituito  per  almeno  due  terzi  da
          cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati,
          salvo che entro il termine stabilito per  la  presentazione
          della  dichiarazione  non abbiano dichiarato all'ufficio di
          rinunciarvi, dal versamento della imposta e dagli  obblighi
          di  fatturazione,  registrazione,  liquidazione periodica e
          dichiarazione,  fermo  restando  l'obbligo  di  numerare  e
          conservare le fatture e le bollette doganali relative  agli
          acquisti  e  alle importazioni. I cessionari o committenti,
          se acquistano i beni o utilizzano i servizi  nell'esercizio
          di  imprese,  debbono  emettere fattura, con le modalita' e
          nei termini  di  cui  all'art.  21,  indicandovi  l'imposta
          relativa  alle cessioni dei prodotti di cui al primo comma,
          e registrarla a norma dell'art.  25;  copia  della  fattura
          deve  essere  consegnata  al  produttore agricolo, che deve
          numerarla  e  conservarla  a  norma   dell'art.   39.   Con
          decorrenza  1  settembre 1993, i cessionari e i committenti
          devono indicare nella dichiarazione  annuale  separatamente
          l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni per le quali
          hanno emesso fatture in applicazione delle disposizioni del
          presente  comma  e  devono  annotare  nel  registro  di cui
          all'art.  25  distintamente   le   predette   fatture.   Le
          disposizioni  di questo comma cessano di avere applicazione
          a partire dall'anno solare successivo a quello in  cui  sia
          stato superato il limite di dieci milioni.
              (I  soggetti di cui ai precedenti commi, all'atto della
          dichiarazione annuale, hanno  facolta'  di  optare  per  la
          detrazione  nel  modo normale a condizione che le modalita'
          di detrazione previste dal  primo  e  secondo  comma  siano
          state effettuate almeno per il biennio precedente).
              (I soggetti che nell'anno 1983 hanno adottato il regime
          speciale di cui al primo e secondo comma non possono optare
          per la detrazione normale prima del successivo biennio).
              (L'opzione  e'  esclusa  per  i soggetti che esercitano
          l'attivita' di allevamento di animali della specie  bovina,
          compreso  il  genere  bufalo, che non dispongono di terreni
          nei quali risulti producibile oltre la  meta'  dei  mangimi
          necessari per il mantenimento del bestiame allevato).
              Con   decorrenza  1  settembre  1993,  i  passaggi  dei
          prodotti di cui al primo comma agli enti, alle  cooperative
          o  agli  altri  organismi  associativi ivi indicati ai fini
          della vendita per conto dei produttori agricoli, anche pre-
          via manipolazione o trasformazione, costituiscono  cessioni
          di beni a norma dell'art. 2, secondo comma, n. 3), le quali
          si  considerano  effettuate  all'atto  del  versamento  del
          prezzo ai produttori agricoli soci o  associati.  L'obbligo
          di emissione della fattura puo essere adempiuto dagli enti,
          dalle  cooperative  o  dagli  altri organismi per conto dei
          produttori agricoli conferenti; in tal caso a  questi  deve
          essere  consegnato  un  esemplare della fattura ai fini dei
          successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.
              (Il produttore agricolo socio o associato che  effettua
          anche  cessioni  di  prodotti di cui al primo comma o altre
          operazioni  non  puo'  esercitare  l'opzione  prevista  nel
          quarto  comma  se per i passaggi non soggetti ad imposta di
          cui al comma precedente non sia stata emessa fattura con le
          modalita' e nei termini di cui  all'art.  21.  In  caso  di
          opzione  l'imposta  dovuta  per le operazioni effettuate e'
          determinata detraendo la parte dell'imposta  relativa  agli
          acquisti     e    alle    importazioni    proporzionalmente
          corrispondente al rapporto tra l'ammontare imponibile delle
          operazioni  stesse  e  l'ammontare  complessivo di tutte le
          operazioni effettuate).
              Le disposizioni del quinto comma si applicano anche  ai
          passaggi  di  prodotti  ittici  di cui al primo comma dagli
          esercenti la pesca  marittima  alle  cooperative  fra  loro
          costituite e relativi consorzi.
              Le  disposizioni  del  presente  articolo  si applicano
          anche alle cessioni di  prodotti  di  cui  al  primo  comma
          effettuate  da organismi agricoli di intervento, o per loro
          conto,  in  applicazione  di  regolamenti  della  Comunita'
          economica  europea  concernenti l'organizzazione comune dei
          mercati dei prodotti stessi.
              Le disposizioni del presente articolo non si  applicano
          ai  soggetti  di  cui  ai  commi  precedenti che optino per
          l'applicazione  dell'imposta  nel  modo   normale   dandone
          comunicazione per iscritto all'ufficio IVA competente entro
          il 31 gennaio. L'opzione ha effetto dal 1 gennaio dell'anno
          in  corso  ed  e'  vincolante  anche  per i due anni solari
          successivi.  In  tal  caso   la   detrazione   dell'imposta
          afferente  gli  acquisti  o le importazioni di animali vivi
          della specie bovina, compreso il  genere  bufalo,  e  suina
          spetta,  a  partire  dal periodo d'imposta 1988, nei limiti
          dell'ammontare dell'imposta relativa  alle  cessioni  degli
          animali medesimi risultanti da fatture registrate nel corso
          dell'anno;    a    tal    fine   la   detrazione,   operata
          provvisoriamente  nel  corso  dell'anno,  e'   soggetta   a
          conguaglio  in  sede di dichiarazione annuale e l'ammontare
          dell'eventuale eccedenza di  imposta  non  recuperata  puo'
          essere  computato  in  detrazione  nell'anno successivo nei
          limiti dell'imposta  afferente  le  cessioni  dei  predetti
          animali.
              Ai  soggetti  di  cui  al primo comma che effettuano le
          cessioni ivi indicati ai  sensi  degli  articoli  8,  primo
          comma, 38-quater e 72, nonche' le cessioni intracomunitarie
          di  prodotti  agricoli  ed  ittici  e di quelli soggetti ad
          accisa, compete la detrazione o il rimborso di  un  importo
          calcolato  mediante  l'applicazione  delle  percentuali  di
          compensazione  che  sarebbero  applicabili   per   analoghe
          operazioni effettuate nel territorio dello Stato".
              -  Per  il  nuovo  testo dell'art. 38-quater del citato
          D.P.R. n. 633/1972 si  rinvia  all'art.  1  della  presente
          legge.
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 72 del citato D.P.R.
          numero 633/1972:
              "Art. 72 (Trattati  e  accordi  internazionali).  -  Le
          agevolazioni  previste da trattati e accordi internazionali
          relativamente alle imposte sulla cifra  di  affari  valgono
          agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
              Per  tutti gli effetti del presente decreto le cessioni
          di  beni  e  le  prestazioni  di   servizi   non   soggette
          all'imposta  ai  sensi del primo comma sono equiparate alle
          operazioni non imponibili di cui agli articoli 8,  8-bis  e
          9.
              Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
          alle  cessioni  di  beni  e  alle  prestazioni  di  servizi
          effettuate:
              1)  alle  sedi  ed  ai  rappresentanti  diplomatici   e
          consolari,  compreso  il  personale tecnico amministrativo,
          appartenenti a Stati che in via di reciprocita' riconoscono
          analoghi  benefici   alle   sedi   ed   ai   rappresentanti
          diplomatici e consolari italiani;
              2) ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri
          generali   militari   internazionali   ed   agli  organismi
          sussidiari, installati in esecuzione del trattato del Nord-
          Atlantico,   nell'esercizio    delle    proprie    funzioni
          istituzionali,  nonche'  all'amministrazione  della  difesa
          qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita  con
          il suddetto trattato;
              3)  alle Comunita' europee nell'esercizio delle proprie
          funzioni istituzionali, anche se effettuate  ad  imprese  o
          enti   per  l'esecuzione  di  contratti  di  ricerca  e  di
          associazione conclusi con le dette  Comunita',  nei  limiti
          per  questi  ultimi  della  partecipazione  della Comunita'
          stessa;
              4) all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed  alle  sue
          istituzioni   specializzate  nell'esercizio  delle  proprie
          funzioni istituzionali;
              5) all'Istituto universitario  europeo  e  alla  Scuola
          europea  di  Varese  nell'esercizio  delle proprie funzioni
          istituzionali.
              Le disposizioni di  cui  al  precedente  comma  trovano
          applicazione  per  gli enti indicati ai numeri 1), 3), 4) e
          5) allorche' le  cessioni  di  beni  e  le  prestazioni  di
          servizi  siano  di  importo superiore a un milione di lire;
          per  gli  enti  indicati  nel  numero  1),   tuttavia,   le
          disposizioni  non si applicano alle operazioni per le quali
          risulta beneficiario  un  soggetto  diverso,  ancorche'  il
          relativo  onere  sia a carico degli enti e dei soggetti ivi
          indicati".
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  38-ter  del  citato
          D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
          come modificato dalla presente legge:
              "Art.  38-ter  (Esecuzione  dei rimborsi a soggetti non
          residenti). - I  soggetti  domiciliati  e  residenti  negli
          Stati  membri  della  Comunita'  economica  europea,  senza
          stabile organizzazione in  Italia  e  senza  rappresentante
          nominato   ai   sensi   del  secondo  comma  dell'art.  17,
          assoggettati  all'imposta  nello  Stato  in  cui  hanno  il
          domicilio   o   la  residenza,  che  non  hanno  effettuato
          operazioni in Italia, ad  eccezioni  delle  prestazioni  di
          trasporto  e relative prestazioni accessorie non imponibili
          ai sensi dell'art. 9, nonche'  delle  prestazioni  indicate
          all'art.  7, quarto comma, lettera d), possono ottenere, in
          relazione  a  periodi  inferiori  all'anno,   il   rimborso
          dell'imposta,  se detraibile a norma dell'art. 19, relativa
          ai  beni  mobili  e  ai  servizi  importati  o  acquistati,
          sempreche'  di  importo  complessivo  non  inferiore a lire
          304.000.  Se  l'importo  complessivo  relativo  ai  periodi
          infrannuali risulta inferiore a lire  398.000  il  rimborso
          spetta  annualmente,  sempreche' di importo non inferiore a
          lire 50.000.
              La  disposizione  del  primo  comma   si   applica,   a
          condizione  di reciprocita', anche agli operatori economici
          domiciliati e residenti  in  Stati  non  appartenenti  alla
          Comunita'  economica  europea, ma limitatamente all'imposta
          relativa agli acquisti e importazioni  di  beni  e  servizi
          inerenti alla loro attivita'.
              Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo provvede
          l'ufficio  provinciale  dell'imposta sul valore aggiunto di
          Roma a norma del quarto comma dell'art.   38-bis, entro  il
          termine  di  sei  mesi  dalla  data  di presentazione della
          richiesta. In caso di rifiuto, l'ufficio provvede, entro il
          suddetto termine, alla notifica di  apposito  provvedimento
          motivato  avverso  il  quale  e' ammesso ricorso secondo le
          disposizioni relative al contenzioso tributario.
              Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella
          misura  prevista  al  primo  comma  dell'art.  38-bis,  con
          decorrenza  dal  centottantesimo giorno successivo a quello
          in cui e' stata presentata la richiesta  di  rimborso,  non
          computando il periodo intercorrente tra la data di notifica
          della eventuale richiesta di documenti e la data della loro
          consegna, quando superi quindici giorni.
              I  soggetti  che conseguono un indebito rimborso devono
          restituire  all'ufficio,  entro   sessanta   giorni   dalla
          notifica  di apposito provvedimento, le somme indebitamente
          rimborsate  e  nei  loro  confronti  si  applica  la   pena
          pecuniaria  da  due  a  quattro  volte la somma rimborsata.
          L'ufficio, se ritiene fraudolenta la domanda, sospende ogni
          ulteriore rimborso al soggetto interessato  fino  a  quando
          non  sia  restituita  la  somma  indebitamente rimborsata e
          pagata la relativa pena pecuniaria.
              Con decreto del Ministro delle finanze di concerto  con
          il  Ministro  del  tesoro, da emanarsi entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          stabilite  le modalita' e i termini relativi all'esecuzione
          dei rimborsi, le modalita' e i  termini  per  la  richiesta
          degli   stessi,   nonche'   le   prescrizioni  relative  al
          coordinamento  tra  i  vari  uffici  I.V.A.  ai  fini   del
          controllo   dei   rimborsi.   Sono  altresi'  stabiliti  le
          modalita' ed i  termini  relativi  alla  dilazione  per  il
          versamento  all'erario  dell'imposta  riscossa,  nonche' le
          modalita' relative alla  presentazione  della  contabilita'
          amministrativa  e  al  trasferimento  dei  fondi tra i vari
          uffici. Alle disposizioni relative  alle  modalita'  ed  ai
          termini  anzidetti  possono essere apportate integrazioni e
          correzioni con successivi decreti.
              L'adeguamento degli ammontari di  riferimento  previsti
          nel  primo  comma  e'  disposto, con successivi decreti del
          Ministro delle finanze di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro da emanarsi entro il 31 gennaio, quando il mutamento
          del  tasso  di conversione dell'unita' di conto europea sia
          variata, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, di
          oltre  il  dieci  per  cento rispetto a quello di cui si e'
          tenuto conto nell'intima determinazione degli ammontari  di
          riferimento".
              -  Si riporta il testo dell'art. 1 del D.L. 29 dicembre
          1983, n. 746, convertito con modificazioni, dalla legge  27
          febbraio 1984 recante:
              "Disposizioni  urgenti in materia di imposta sul valore
          aggiunto":
              "Art. 1. - 1. Le disposizioni di cui  alla  lettera  c)
          del  primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni si applicano a condizione:
              a)  che  l'ammontare  dei  corrispettivi delle cessioni
          all'esportazione di cui alle lettere a) e b)  dello  stesso
          articolo  effettuate,  registrate  nell'anno precedente sia
          superiore  al  dieci  per   cento   del   volume   d'affari
          determinato  a  norma  dell'art. 20 dello stesso decreto ma
          senza tenere conto delle cessioni di  beni  in  transito  o
          depositati  nei  luoghi  soggetti  a  vigilanza doganale. I
          contribuenti, ad eccezione di  quelli  che  hanno  iniziato
          l'attivita'  da  un  periodo inferiore a dodici mesi, hanno
          facolta' di assumere  come  ammontare  di  riferimento,  in
          ciascun  mese,  quello dei corrispettivi delle esportazioni
          fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo  ammontare
          superi  la  predetta percentuale del volume di affari, come
          sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;
              b) (che i dati di cui alla precedente lettera risultino
          da apposita dichiarazione redatta in conformita' al modello
          approvato  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze.  La
          dichiarazione  deve essere presentata al competente ufficio
          dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero
          oltre tale data, ma anteriormente  all'effettuazione  della
          prima   operazione  senza  pagamento  dell'imposta.  Per  i
          contribuenti che assumono  come  ammontare  di  riferimento
          quello  dei  corrispettivi  delle  esportazioni  fatte  nei
          dodici mesi precedenti, la dichiarazione ha effetto, sempre
          che ne permangano i presupposti, per un triennio solare  e,
          qualora  non  sia  revocata,  si  estende  di  triennio  in
          triennio; la  revoca  deve  essere  comunicata  all'ufficio
          entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio);
              c)   che  l'intento  di  avvalersi  della  facolta'  di
          effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della
          imposta  risulti  da  apposita  dichiarazione,  redatta  in
          conformita'  al  modello approvato con decreto del Ministro
          delle  finanze,  contenente  l'indicazione  del  numero  di
          partita   IVA   del   dichiarante   nonche'   l'indicazione
          dell'ufficio competente nei suoi  confronti,  consegnata  o
          spedita  al  fornitore  o  prestatore, ovvero presentata in
          dogana,  prima  dell'effettuazione  della  operazione;   la
          dichiarazione  puo' riguardare anche piu' operazioni tra le
          stesse parti.
              2.  La dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere
          redatta in tre esemplari, dei  quali,  dopo  l'accertamento
          della conformita' degli stessi e l'apposizione del timbro a
          calendario,  uno  e'  inviato  dall'ufficio  alla direzione
          compartimentale delle dogane competente per territorio e un
          altro viene consegnato  al  dichiarante;  le  modalita'  di
          accertamento  e  di  verifica saranno stabilite con decreto
          del Ministro delle finanze. La dichiarazione  di  cui  alla
          lettera  c)  ,  redatta  in  duplice esemplare, deve essere
          progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o
          prestatore, annotata entro i quindici giorni  successivi  a
          quello  di  emissione  o  ricevimento  in apposito registro
          tenuto a norma dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, e successive
          modificazioni, e conservata a norma dello stesso  articolo;
          gli  estremi  della  dichiarazione  devono  essere indicati
          nelle fatture emesse in base ad essa.
              3. I contribuenti che si avvalgono  della  facolta'  di
          acquistare  o  importare  beni  e  servizi  senza pagamento
          dell'imposta ai sensi del primo comma devono  annotare,  in
          ciascun  mese,  nei registri di cui agli artt.  23, 24 o al
          secondo comma dell'art. 39 del decreto ivi indicato  ovvero
          nel  registro  di  cui  al precedente comma, l'ammontare di
          riferimento delle esportazioni utilizzabile all'inizio  del
          secondo  mese precedente a quello degli acquisti effettuati
          e  delle  importazioni  fatte  nel  medesimo   mese   senza
          pagamento  dell'imposta  ai sensi dell'art. 8, lettera c) ,
          dello stesso decreto risultante dalle  relative  fatture  e
          bollette  doganali.  Gli stessi contribuenti devono inviare
          all'ufficio dell'imposta sul valore  aggiunto  in  allegato
          alla  dichiarazione annuale, un prospetto delle annotazioni
          eseguite rispettivamente nel primo e nel  secondo  semestre
          solare  redatto  in  conformita'  al  modello approvato con
          decreto del Ministro delle finanze.
              4. (I contribuenti  indicati  nel  comma  precedente  e
          quelli  che  hanno effettuato le operazioni senza pagamento
          dell'imposta  devono  in  ogni  caso,   a   partire   dalla
          dichiarazione   relativa   all'anno   1984,  allegare  alla
          dichiarazione   annuale   l'elenco   rispettivamente    dei
          fornitori  e  dei  clienti con i quali le operazioni stesse
          sono state effettuate).
              - Per il testo dell'art. 40 del citato D.L.  30  agosto
          1993, n. 331 si rinvia alla nota all'art. 1.
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 23, 24 e 26 del
          citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:
              "Art.  23   (Registrazione   delle   fatture).   -   Il
          contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture
          emesse,   nell'ordine   della   loro   numerazione   e  con
          riferimento alla data della  loro  emissione,  in  apposito
          registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte,
          dell'art.  21,  devono  essere  registrate entro il mese di
          emissione.
              Per ciascuna fattura devono essere indicati  il  numero
          progressivo  e  la  data  di emissione di essa, l'ammontare
          imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare
          dell'imposta, distinti secondo  aliquota  applicata,  e  la
          ditta,  denominazione o ragione sociale del cessionario del
          bene o del committente del servizio, ovvero, nelle  ipotesi
          di  cui  al  terzo  comma  dell'art.  17, del cedente o del
          prestatore.
              Se l'altro contraente non  e'  un'impresa,  societa'  o
          ente   devono   essere  indicati,  in  luogo  della  ditta,
          denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome.  Per
          le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti
          di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere  indicati,
          in   luogo   dell'ammontare   dell'imposta,  il  titolo  di
          inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
              Per  le   fatture   di   importo   inferiore   a   lire
          cinquantamila  puo'  essere annotato, in luogo di ciascuna,
          un documento riepilogativo sul quale devono essere indicati
          i  numeri  delle  fatture  cui  si  riferisce,  l'ammontare
          complessivo   imponibile  delle  operazioni  e  l'ammontare
          dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.
              Nell'ipotesi di cui al  quinto  comma  dell'art.  6  le
          fatture  emesse devono essere registrate anche dal soggetto
          destinatario in apposito registro, bollato  e  numerato  ai
          sensi  dell'art.  39, secondo modalita' e termini stabiliti
          con apposito decreto ministeriale".
              "Art.  24  (Registrazione  dei  corrispettivi).   -   I
          commercianti  al  minuto  e  gli  altri contribuenti di cui
          all'art. 22, in luogo  di  quanto  stabilito  nell'articolo
          precedente,   possono   annotare   in   apposito  registro,
          relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
          l'ammontare  globale  dei  corrispettivi  delle  operazioni
          imponibili  e  delle  relative  imposte,  distinto  secondo
          l'aliquota applicabile,  nonche'  l'ammontare  globale  dei
          corrispettivi   delle  operazioni  non  imponibili  di  cui
          all'art.  21,  sesto  comma,  e,  distintamente,   all'art.
          38-quater  e  quello  delle operazioni esenti ivi indicate.
          L'annotazione deve  essere  eseguita,  con  riferimento  al
          giorno  in  cui  le  operazioni  sono  effettuate, entro il
          giorno non festivo successivo. Le  operazioni  assoggettate
          all'obbligo  del  rilascio  della  ricevuta  fiscale devono
          essere   annotate   distintamente,    secondo    l'aliquota
          applicabile.
              Nella  determinazione  dell'ammontare  giornaliero  dei
          corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
          delle  operazioni  effettuate  con  emissioni  di  fattura,
          comprese  quelle  relative ad immobili e beni strumentali e
          quelle indicate nel terzo comma dell'art.   17,  includendo
          nel corrispettivo anche l'imposta.
              Per  determinate  categorie  di commercianti al minuto,
          che effettuano promiscuamente la vendita di  beni  soggetti
          ad  aliquote  d'imposta  diverse, il Ministro delle finanze
          puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare,  che
          la   registrazione   dei   corrispettivi  delle  operazioni
          imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote  e  che
          la  ripartizione  dell'ammontare  dei corrispettivi ai fini
          dell'applicazione  delle  diverse  aliquote  sia  fatta  in
          proporzione degli acquisti.
              I commercianti al minuto che tengono il registro di cui
          al  primo  comma in luogo diverso da quello in cui svolgono
          l'attivita'  di  vendita  devono  eseguire  le  annotazioni
          prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche
          in  un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo
          o in ciascuno dei luoghi in  cui  svolgono  l'attivita'  di
          vendita.  Le  relative modalita' sono stabilite con decreto
          del Ministro delle finanze".
              "Art. 26 (Variazioni dell'imponibile  o  dell'imposta).
          Le  disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere
          osservate, in relazione al  maggiore  ammontare,  tutte  le
          volte  che  successivamente  all'emissione  della fattura o
          alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare
          imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta
          viene  ad  aumentare  per  qualsiasi  motivo,  compresa  la
          rettifica   di   inesattezze  della  fatturazione  o  della
          registrazione.
              Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura,
          successivamente alla registrazione di cui agli articoli  23
          e  24,  viene  meno  in  tutto  o  in parte, o se ne riduce
          l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione  di
          nullita',  annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e
          simili o in  conseguenza  dell'applicazione  di  abbuoni  o
          sconti  previsti  contrattualmente,  il  cedente del bene o
          prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione
          ai  sensi  dell'art.  19  l'imposta   corrispondente   alla
          variazione,   registrandola   a   norma  dell'art.  25.  Il
          cessionario  o  committente,  che  abbia  gia'   registrato
          l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal
          caso  registrare  la  variazione  a  norma  dell'art.  23 o
          dell'art.  24,  salvo  il  suo  diritto  alla  restituzione
          dell'importo  pagato  al  cedente  o prestatore a titolo di
          rivalsa.
              Le disposizioni del comma precedente non possono essere
          applicate dopo il decorso di un  anno  dalla  effettuazione
          dell'operazione  imponibile qualora gli eventi ivi indicati
          si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
          parti e possono essere applicate, entro lo stesso  termine,
          anche   in   caso   di   rettifica   di  inesattezze  della
          fatturazione che abbiano dato  luogo  all'applicazione  del
          settimo comma dell'art.  21.
              La  correzione  di  errori materiali o di calcolo nelle
          registrazioni di cui agli articoli 23,  25  e  39  e  nelle
          liquidazioni  periodiche  di cui agli articoli 27 e 33 deve
          essere  fatta   mediante   annotazione   delle   variazioni
          dell'imposta  in  aumento nel registro di cui all'art. 23 e
          delle variazioni dell'imposta in diminuzione  nel  registro
          di  cui  all'art. 25: Con le stesse modalita' devono essere
          corretti, nel registro  di  cui  all'art.  24,  gli  errori
          materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle
          fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
              Le  variazioni  di  cui  al  secondo comma e quelle per
          errori di registrazione di  cui  al  quarto  comma  possono
          essere  effettuate  dal cedente o prestatore del servizio e
          dal  cessionario  o  committente  anche  mediante  apposite
          annotazioni  in  rettifica  rispettivamente sui registri di
          cui agli articoli 23 e 24 e sul registro  di  cui  all'art.
          25".