Art. 3. Adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari 1. All'articolo 2 della tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, la nota 2-bis e' sostituita dalla seguente: "2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle societa' di intermediazione mobiliare (SIM), dalle societa' fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, lire 20.000.".
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 2 della tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A annesso al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 recante: "Disciplina dell'imposta di bollo" come sostituito dal D.M. 20 agosto 1992, come modificato dalla presente legge: "Art. 2. - 1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti: per ogni foglio: imposta fissa: L. 15.000; modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. Note: 1. In questo articolo sono comprese: a) le fedi di deposito di merci nei magazzini generali; b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi. 2. L'imposta e' dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l'assolvimento dell'Iva. 2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle societa' di intermediazione mobiliare (SIM), dalle societa' fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, lire 20.000". - Il Titolo VI del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' rubricato "Trasparenza delle condizioni contrattuali". - Il D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, reca: "Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi".