Art. 3.
         Adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo
             relativa ai contratti bancari e finanziari
    1.  All'articolo  2  della  tariffa  dell'imposta di bollo di cui
all'allegato A annesso al decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre  1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 20 agosto 1992, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta   Ufficiale   n.  196  del  21  agosto  1992,  e  successive
modificazioni, la nota 2-bis e' sostituita dalla seguente:
    "2-bis. Contratti relativi alle operazioni e  servizi  bancari  e
finanziari  e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI
del decreto legislativo 1  settembre    1993,  n.  385,  e  contratti
relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle societa' di
intermediazione  mobiliare  (SIM),  dalle societa' fiduciarie e dagli
altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio
1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero  degli
esemplari o copie, lire 20.000.".
 
          Note all'art. 3:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della  tariffa
          dell'imposta di bollo di  cui  all'allegato  A  annesso  al
          D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 recante:
              "Disciplina  dell'imposta di bollo" come sostituito dal
          D.M. 20 agosto 1992, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 2. - 1. Scritture private contenenti  convenzioni
          o  dichiarazioni  anche unilaterali con le quali si creano,
          si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano
          rapporti   giuridici   di   ogni    specie,    descrizioni,
          constatazioni  e  inventari  destinati  a  far prova fra le
          parti che li hanno sottoscritti: per ogni  foglio:  imposta
          fissa:  L.  15.000;  modo di pagamento: 1.   Carta bollata,
          marche o bollo a punzone.
              Note:  1. In questo articolo sono comprese: a) le  fedi
          di  deposito di merci nei magazzini generali; b) gli ordini
          di estrazione totale  o  parziale  di  merci  dai  predetti
          magazzini  e  dai  depositi  franchi rilasciati a favore di
          terzi. 2. L'imposta e' dovuta anche se la fede di  deposito
          serve quale documento per l'assolvimento dell'Iva.
              2-bis.  Contratti  relativi  alle  operazioni e servizi
          bancari e finanziari e contratti  di  credito  al  consumo,
          previsti  dal titolo VI del decreto legislativo 1 settembre
          1993,  n.  385,  e  contratti  relativi   ai   servizi   di
          investimento    posti   in   essere   dalle   societa'   di
          intermediazione mobiliare (SIM), dalle societa'  fiduciarie
          e  dagli  altri  intermediari  finanziari di cui al decreto
          legislativo 23 luglio 1996, n.  415:  per  ogni  contratto,
          indipendentemente  dal numero degli esemplari o copie, lire
          20.000".
              - Il Titolo VI del D.Lgs.  1  settembre  1993,  n.  385
          (Testo  unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
          e' rubricato "Trasparenza delle condizioni contrattuali".
              - Il D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, reca:  "Recepimento
          della  direttiva  93/22/CEE  del 10 maggio 1993 relativa ai
          servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari  e
          della   direttiva  93/6/CEE  del  15  marzo  1993  relativa
          all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di  investimento
          e degli enti creditizi".