Art. 4.
            Adeguamento della disciplina delle operazioni
creditizie e finanziarie esenti dall'imposta
                         sul valore aggiunto
    1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  all'articolo 3, secondo comma, il primo periodo del numero 3)
e'  sostituito  dal  seguente:  "i prestiti di denaro e di titoli non
rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante
la  negoziazione,  anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti,
cambiali o assegni.";
    b)  all'articolo  10, primo comma, il numero 1) e' sostituito dal
seguente:
    "1)  le  prestazioni  di  servizi concernenti la concessione e la
negoziazione  di  crediti,  la  gestione  degli  stessi  da parte dei
concedenti  e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni
di  natura  finanziaria,  l'assunzione  di  fideiussioni  e  di altre
garanzie   e  la  gestione  di  garanzie  di  crediti  da  parte  dei
concedenti;  le  dilazioni  di  pagamento, le operazioni, compresa la
negoziazione,   relative   a   depositi  di  fondi,  conti  correnti,
pagamenti,   giroconti,   crediti   e  ad  assegni  o  altri  effetti
commerciali,  ad  eccezione  del  recupero di crediti; la gestione di
fondi comuni di investimento, le dilazioni di pagamento e le gestioni
similari e il servizio bancoposta;".
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 18 febbraio 1997
                              SCALFARO
                         PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
                                        VISCO, Ministro delle finanze
    Visto, il Guardasigilli: FLICK
 
          Note all'art. 4:
              - Si riporta il testo dell'art. 3 del citato D.P.R.  26
          ottobre  1972,  n.  633,  e  successive modificazioni, come
          modificato dalla presente legge:
              "Art.  3  (Prestazioni  di  servizi).  -  Costituiscono
          prestazioni  di  servizi le prestazioni verso corrispettivo
          dipendenti  da  contratti  d'opera,   appalto,   trasporto,
          mandato,  spedizione,  agenzia,  mediazione,  deposito e in
          genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere
          quale ne sia la fonte. Costituiscono prestazioni di servizi
          a titolo oneroso quelle effettuate per  l'uso  personale  o
          familiare  dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano
          un'arte o una professione o per  altre  finalita'  estranee
          all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione.
              Costituiscono   inoltre   prestazioni  di  servizi,  se
          effettuate verso corrispettivo:
              1)  le  concessioni  di  beni  in  locazione,  affitto,
          noleggio e simili;
              2)  le cessioni, concessioni, licenze e simili relative
          a  diritti  d'autore,   quelle   relative   ad   invenzioni
          industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e
          quelle relative a marchi e insegne;
              3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi
          di  merci,  comprese  le operazioni finanziarie mediante la
          negoziazione, anche a titolo  di  cessione  pro-soluto,  di
          crediti, cambiali o assegni.
              4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
              5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
              Le  prestazioni  indicate  nei  commi  primo  e secondo
          sempreche' l'imposta afferente  agli  acquisti  di  beni  e
          servizi  relativi  alla  loro  esecuzione  sia  detraibile,
          costituiscono per ogni operazione  di  valore  superiore  a
          lire   cinquantamila   prestazioni   di  servizi  anche  se
          effettuate    per    l'uso    personale     o     familiare
          dell'imprenditore,  ovvero  a  titolo  gratuito  per  altre
          finalita'   estranee   all'esercizio    dell'impresa,    ad
          esclusione  delle  somministrazioni nelle mense aziendali e
          delle prestazioni di  trasporto,  didattiche,  educative  e
          ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del
          personale   dipendente,   nonche'   delle   operazioni   di
          divulgazione  pubblicitaria  svolte   a   beneficio   delle
          attivita'  istituzionali  di  enti e associazioni che senza
          scopo di lucro perseguono finalita'  educative,  culturali,
          sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale,
          e  delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini
          o  comunicazioni  di   pubblico   interesse   richieste   o
          patrocinate dallo Stato o da enti pubblici.
              Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 sono con-
          siderate  prestazioni  di  servizi quando hanno per oggetto
          cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri 1),  2)  e
          5)  del  comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o
          ricevute  dai mandatari senza rappresentanza sono consider-
          ate prestazioni  di  servizi  anche  nei  rapporti  tra  il
          mandante e il mandatario.
              Non sono considerate prestazioni di servizi:
              a)  le cessioni, concessioni, licenze e simili relative
          a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro  eredi  o
          legatari,  tranne  quelle  relative  alle  opere  di cui ai
          numeri 5) e 6) dell'art. 2, della legge 22 aprile 1941,  n.
          633,  e  alle  opere di ogni genere utilizzate da imprese a
          fini di pubblicita' commerciale;
              b) i prestiti obbligazionari;
              c) le cessioni dei contratti di cui  alle  lettere  a),
          b), e c) del terzo comma dell'art. 2;
              d)  i  conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e)
          ed f) del terzo comma dell'art. 2;
              e) le prestazioni di mandato e di  mediazione  relative
          ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui
          alla lettera a) , e le prestazioni relative alla protezione
          dei  diritti  d'autore  di  ogni genere, comprese quelle di
          intermediazione nella riscossione dei proventi;
              f) le prestazioni di mandato e di  mediazione  relative
          ai prestiti obbligazionari;
              g)
           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
              h)   le   prestazioni  dei  commissionari  relative  ai
          passaggi di cui al n. 3) del secondo comma  dell'art.  2  e
          quelle  dei  mandatari  di  cui al terzo comma del presente
          articolo".
              - Si riporta il testo dell'art. 10 del citato D.P.R. 26
          ottobre 1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni  come
          modificato dalla presente legge:
              "Art.  10  (Operazioni  esenti  dall'imposta).  -  Sono
          esenti dall'imposta:
              1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione
          e la negoziazione di crediti, la gestione degli  stessi  da
          parte  dei  concedenti  e  le  operazioni di finanziamento;
          l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione
          di fideiussioni e  di  altre  garanzie  e  la  gestione  di
          garanzie  di  crediti da parte dei concedenti; le dilazioni
          di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, rel-
          ative a  depositi  di  fondi,  conti  correnti,  pagamenti.
          giroconti,   crediti   e   ad   assegni   o  altri  effetti
          commerciali, ad  eccezione  del  recupero  di  crediti;  la
          gestione  di  fondi comuni di investimento, le dilazioni di
          pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;
              2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e
          di vitalizio;
              3) le operazioni relative a valute estere aventi  corso
          legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti
          e  le  monete  da  collezione  e  comprese le operazioni di
          copertura dei rischi di cambio;
              4)  le  operazioni,  relative ad azioni, obbligazioni o
          altri  titoli  non  rappresentativi  di  merci  e  a  quote
          sociali,  eccettuate  la  custodia  e l'amministrazione dei
          titoli;  le  operazioni,  incluse  le  negoziazioni  e   le
          opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative
          a  valori  e  a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si
          considerano in particolare  operazioni  relative  a  valori
          mobiliari  e  a  strumenti finanziari i contratti a termine
          fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le  relative
          opzioni,  comunque regolati; i contratti a termine su tassi
          di interesse e le relative opzioni; i contratti di  scambio
          di  somme  di denaro o di valute determinate in funzione di
          tassi  di  interesse,  di  tassi  di  cambio  o  di  indici
          finanziari,  e  relative  opzioni; le opzioni su valute, su
          tassi  di  interesse  o  su  indici  finanziari,   comunque
          regolate;
              5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi,
          comprese   quelle   relative   ai   versamenti  di  imposte
          effettuati  per  conto  dei  contribuenti,   a   norma   di
          specifiche  disposizioni di legge, da aziende e istituti di
          credito;
              6) le  operazioni  relative  all'esercizio  del  lotto,
          delle   lotterie   nazionali,   nonche'   quelle   relative
          all'esercizio dei totalizzatori e delle  scommesse  di  cui
          alla   legge   24   marzo   1942,   n.  315,  e  successive
          modificazioni, ivi comprese  le  operazioni  relative  alla
          raccolta delle giuocate;
              7)   le   operazioni   relative   all'esercizio   delle
          scommesse, in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
          competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate  al
          numero  precedente,  nonche'  quelle relative all'esercizio
          del  giuoco  nelle  case  da  giuoco  autorizzate  e   alle
          operazioni di sorte locali autorizzate;
              8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative
          cessioni,  risoluzioni  e  proroghe,  di  terreni e aziende
          agricole, di aree diverse da quelle destinate a  parcheggio
          di  veicoli,  per  le  quali  gli strumenti urbanistici non
          prevedono la destinazione edificatoria,  ed  i  fabbricati,
          comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili
          destinati  durevolmente al servizio degli immobili locati e
          affittati, esclusi  quelli  strumentali  che  per  le  loro
          caratteristiche    non   sono   suscettibili   di   diversa
          utilizzazione  senza  radicali  trasformazioni   e   quelli
          destinati  ad uso di civile abitazione locati dalle imprese
          che li hanno costruiti per la vendita o acquistati  per  la
          rivendita;
              9)    le   prestazioni   di   mandato,   mediazione   e
          intermediazione relative alle operazioni di cui  ai  numeri
          da  1  a  7,  nonche' quelle relative all'oro e alle valute
          estere,  compresi  i  depositi  anche  in  conto  corrente,
          effettuate  in  relazione  a rapporti di cui siano parti la
          Banca d'Italia e  l'Ufficio  italiano  cambi  o  le  banche
          agenti  ai  sensi  dell'art.  4, ultimo comma, del presente
          decreto;
              10)  (le  cessioni  agli  editori della carta destinata
          alla stampa di giornali quotidiani e  le  prestazioni  agli
          stessi  dei  servizi  relativi  alla  composizione e stampa
          ditali giornali);
              11) le cessioni  di  oro  in  lingotti,  pani,  verghe,
          bottoni, granuli;
              12)  le  cessioni  di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad
          enti  pubblici,  associazioni  riconosciute  o   fondazioni
          aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
          educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica;
              13)  le  cessioni  di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore
          delle  popolazioni  colpite   da   calamita'   naturali   o
          catastrofi  dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
          1970, n.  996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
              14) le prestazioni  di  trasporto  pubblico  urbano  di
          persone  effettuate  con  qualsiasi  mezzo.  Si considerano
          urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
          tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri
          e pubblici anche i trasporti mediante  veicoli  da  piazza.
          Per  i  trasporti eseguiti con i mezzi di cui alla legge 23
          giugno 1927, n. 1110 e al R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1696,
          convertito nella legge 5 gennaio 1939, n.   8,  l'esenzione
          si  applica  limitatamente  a  quelli  costituenti  l'unico
          sistema di collegamento tra comuni o frazioni di comuni;
              15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti  con
          veicoli   all'uopo   equipaggiati,  effettuate  da  imprese
          autorizzate;
              16) le prestazioni relative ai servizi postali;
              17)  (le   prestazioni   di   raccolta,   trasporto   e
          smaltimento dei rifiuti solidi urbani);
              18)  le  prestazioni  sanitarie  di  diagnosi,  cura  e
          riabilitazione  rese  alla  persona  nell'esercizio   delle
          professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
          dell'articolo  99  del  testo  unico delle leggi sanitarie,
          approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e suc-
          cessive modificazioni, ovvero individuate con  decreto  del
          Ministro  della  sanita', di concerto con il Ministro delle
          finanze;
              19) le prestazioni di ricovero  e  cura  rese  da  enti
          ospedalieri  o  da  cliniche  e  case di cura convenzionate
          nonche' da societa'  di  mutuo  soccorso  con  personalita'
          giuridica,  compresa  la  somministrazione  di  medicinali,
          presidi sanitari e vitto, nonche' le  prestazioni  di  cura
          rese da stabilimenti termali;
              20)  le  prestazioni  educative  dell'infanzia  e della
          gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per  la
          formazione,    l'aggiornamento,   la   riqualificazione   e
          riconversione professionale,  rese  da  istituti  o  scuole
          riconosciuti  da  pubbliche  amministrazioni,  comprese  le
          prestazioni  relative  all'alloggio,  al   vitto   e   alla
          fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite
          da  istituzioni,  collegi  o pensioni annessi, dipendenti o
          funzionalmente collegati, nonche'  le  lezioni  relative  a
          materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti
          a titolo personale;
              21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi,
          asili,  case  di riposo per anziani e simili, delle colonie
          marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli  per
          la  gioventu'  di  cui  alla  legge  21 marzo 1958, n. 326,
          comprese  le  somministrazioni  di   vitto,   indumenti   e
          medicinali,  le prestazioni curative e le altre prestazioni
          accessorie;
              22)   le   prestazioni   proprie   delle   biblioteche,
          discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
          gallerie,  pinacoteche,  monumenti, ville, palazzi, parchi,
          giardini botanici e zoologici e simili;
              23) le  prestazioni  previdenziali  e  assistenziali  a
          favore del personale dipendente;
              24)  le  cessioni  di organi, sangue e latte umani e di
          plasma sanguigno;
              25)
           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ;
              26) (le prestazioni dei servizi di vigilanza o custodia
          di cui al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952);
              27)  le  prestazioni  proprie  dei  servizi  di   pompe
          funebri;
              27-bis)  i  canoni  dovuti  da  imprese  pubbliche, ivi
          comprese  le  aziende  municipalizzate,   o   private   per
          l'affidamento  in concessione di costruzione e di esercizio
          di  impianti,  comprese  le  discariche,   destinati   allo
          smaltimento,  al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti
          urbani speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi;
              27-ter) le prestazioni socio-sanitarie,  di  assistenza
          domiciliare  o  ambulatoriale,  in  comunita'  e simili, in
          favore   degli    anziani    ed    inabili    adulti,    di
          tossicodipendenti  e  di malati di AIDS, degli handicappati
          psicofisici, dei minori anche coinvolti  in  situazioni  di
          disadattamento  e di devianza, rese da organismi di diritto
          pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
          assistenza pubblica, previste all'articolo 41  della  legge
          23  dicembre  1978,  n.  833, o da enti aventi finalita' di
          assistenza sociale, sia direttamente che in  esecuzione  di
          appalti, convenzioni e contratti in genere" .