Art. 3. 
                        Criteri di priorita' 
  1. Nell'attivita' di cui all'articolo  2  e'  data  priorita'  alle
fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste  ultime,  a
quelle per le quali sia in atto o vi  sia  il  rischio  di  un  vasto
contenzioso.